Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Maggio 2005

Legge regionale 18 giugno 2002, n.9

Legge regionale 18 giugno 2002, n. 9:
“Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 75 del 27 giugno 2002)

CAPO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura di pace ed in conformità ai principi costituzionali ed alle dichiarazioni internazionali, riconosce nella solidarietà e cooperazione internazionale gli strumenti essenziali per il raggiungimento della pace e dello sviluppo umano come diritti fondamentali dei popoli.
2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, contribuisce alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all’autosufficienza alimentare, all’eliminazione della povertà, alla lotta all’emarginazione sociale, alla promozione ed alla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, alla valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.

ARTICOLO 2
(Tipologia degli interventi)

1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 promuove e sostiene:
a) le attività di collaborazione e partenariato internazionale;
b) le attività di cooperazione internazionale;
c) le attività per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani;
d) gli interventi di emergenza e di solidarietà internazionale.

ARTICOLO 3
(Modalità di intervento)

1. La Regione, nell’ambito del piano triennale di cui all’articolo 9, coordina, promuove e sostiene le iniziative assunte dai soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 11 operanti sul territorio regionale.
2. La Regione promuove iniziative e può partecipare a quelle attivate da altre Regioni italiane.
3. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e per regolamentare le iniziative di cooperazione con i paesi cooperanti e con quelli non appartenenti all’Unione Europea, può sottoscrivere intese con enti territoriali degli altri Stati nel rispetto della normativa statale.

ARTICOLO 4
(Attività di collaborazione e di partenariato internazionale)

1. Per attività di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali mediante l’interazione tra istituzioni di Stati diversi, accordi di collaborazione e protocolli di intesa.
2. In particolare, la Regione:
a) promuove la partecipazione e sostiene le attività delle associazioni europee costituite tra Regioni, in relazione all’attività dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, collabora alle iniziative delle associazioni e delle organizzazioni internazionali che abbiano come finalità il consolidamento della pace e lo sviluppo dei diritti umani;
b) promuove gemellaggi con i paesi in via di sviluppo e con quelli con economia in via di transizione, favorisce gemellaggi tra paesi appartenenti all’Unione Europea che prevedono iniziative e progetti di sostegno ai paesi in via di sviluppo ed a quelli con economia in via di transizione;
c) promuove e sostiene le attività di collaborazione e di partenariato internazionale nell’ambito dei programmi e dei progetti dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali;
d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi ed istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

ARTICOLO 5
(Attività di cooperazione internazionale)

1. L’attività di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo è indirizzata al rafforzamento dei diritti civili, politici e del lavoro, allo sviluppo sostenibile, alla ricostruzione in seguito a calamità e conflitti armati, al rispetto dei diritti fondamentali della persona in ogni età della vita.
2. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e delle organizzazioni non governative, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società marchigiana in sintonia con la cooperazione governativa e nell’ambito dei programmi di cooperazione dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.
3. In particolare, le azioni progettuali riguardano:
a) l’elaborazione di studi, la fornitura di attrezzature e servizi, la progettazione e costruzione di impianti ed infrastrutture, compresi quelli sanitari, e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
b) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione internazionale;
c) la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo coordinata con le attività svolte dai servizi sociali e dalle politiche di formazione e lavoro, anche al fine di favorirne il rientro nei paesi di origine;
d) la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale in paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in via di transizione;
e) il sostegno al commercio equo e solidale;
f) la promozione di esperienze di micro-credito per lo sviluppo in loco;
g) la promozione e l’attuazione di azioni progettuali che favoriscano il miglioramento della condizione delle donne, dei bambini e dei disabili.

ARTICOLO 6
(Attività per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a favorire la cultura della pace e dei diritti umani.
2. In particolare, le azioni progettuali riguardano:
a) seminari di studio e di formazione, produzione di materiali finalizzati a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, sui temi della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani;
b) ricerche in tema di pace, cooperazione internazionale e diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei popoli, e diffusione nelle scuole dei risultati;
c) programmi di educazione sui temi della cultura di pace, della solidarietà e dello sviluppo equo e sostenibile, sul rispetto e la tutela delle identità culturali e la promozione dell’interculturalità, con particolare riguardo all’ambito scolastico e agli educatori in genere;
d) iniziative volte a favorire e salvaguardare nell’ambito della comunità regionale, la tutela dei diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante l’apertura, in concorso con gli enti locali, di apposite strutture per sostenere l’identità culturale nei principali momenti della vita della persona.

(Omissis)

ARTICOLO 11

Soggetti promotori)

1. La Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 gli enti locali singoli o associati, le organizzazioni non governative, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 16, le università, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, gli istituti di ricerca, le organizzazioni sindacali, le imprese e le cooperative aventi sede nella regione.

(Omissis)

ARTICOLO 14
(Conferenza regionale sulla solidarietà e la cooperazione internazionale. “Giornata per la pace” e “Giorno della memoria”)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio e la Giunta regionale organizzano ogni tre anni, in occasione della giornata della pace di cui al comma 2, la Conferenza regionale sulla solidarietà e la cooperazione internazionale in collaborazione con gli enti locali, con il Comitato di cui all’articolo 12 e con tutti i soggetti interessati alle attività.
2. La data del 10 dicembre di ogni anno in cui ricorre l’anniversario dell’approvazione della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” è individuata come “Giornata per la pace nelle Marche”.
3. Nella data di cui al comma 2 e nella data del 27 gennaio di ogni anno, in cui ricorre il “Giorno della memoria”, il Consiglio regionale realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato delle ricorrenze in relazione alla promozione di una più diffusa sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo ed ai totalitarismi.

(Omissis)

ARTICOLO 16
(Registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale)

1. E’ istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale.
2. Possono essere iscritte le associazioni che:
a) non perseguono scopi di lucro;
b) hanno una struttura sociale a base democratica;
c) prevedono, nell’atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
d) svolgono attività da almeno tre anni nella regione.
3. Dall’entrata in vigore della presente legge le associazioni, con sede legale nella regione, possono presentare al Presidente della Giunta regionale apposita domanda corredata da:
a) una copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) una relazione sull’attività svolta.
4. L’iscrizione nel registro è disposta con decreto del Dirigente della struttura regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

(Omissis)