Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge regionale 18 gennaio 2001, n.5

Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5:
“Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 6 del 30 gennaio 2001)

(Omissis)

CAPO V – SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA

ARTICOLO 19
(Interventi relativi alle opere pubbliche)

1. Dopo l’esecuzione degli interventi più urgenti, effettuati a seguito della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all’articolo 12, comma 2, la Giunta regionale provvede, su richiesta del Comune, qualora ritenga che lo stesso non sia in grado di intervenire direttamente, alla riparazione, ristrutturazione o ricostruzione delle opere pubbliche, degli edifici pubblici e degli edifici di culto che siano stati distrutti o danneggiati.
2. Per gli interventi che possono essere realizzati direttamente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.
3. Le procedure per l’attuazione di quanto previsto al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

(Omissis)