Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2006

Legge regionale 18 febbraio 2005

Legge regionale 18 febbraio 2005, N.1: “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”

(da: “Bollettino Ufficiale Regione Trentino Alto Adige” del 21 febbraio 2005 N. 7, Straordinario)

ARTICOLO 1

(Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli)

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell’INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.

2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all’importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500 rapportati ad anno. Il contributo è erogato per i periodi di astensione dal lavoro effettuati successivamente ai periodi di congedo previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e comunque entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Il contributo spetta per un massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi.

3. Il contributo previsto al comma 2 per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli può essere corrisposto, in misura pari all’importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e qualora, durante tali periodi, venga assunta in loro sostituzione per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma un’altra persona almeno con contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50 per cento del contratto a tempo pieno. In caso di mancata assunzione l’importo massimo del contributo viene ridotto del 50 per cento. L’assunzione di un’altra persona non è richiesta ai fini dell’erogazione del contributo ai/alle coltivatori/trici diretti/e mezzadri/e e coloni/e.

4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che, dopo aver fruito dei congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono o intraprendono lo svolgimento di un’attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, può essere corrisposto un contributo ai fini dell’integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 1.750,00 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso per un periodo massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni.

5. Le modalità per l’accertamento dei periodi di astensione dal lavoro, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro cumulabili, ma il periodo complessivo per il quale vengono concessi i contributi non può comunque superare i dodici mesi o i quindici mesi nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2

(Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti)

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell’INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati all’assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti, un contributo pari all’importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500 rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari gravemente non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell’integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 1.750,00 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia e spetta solo qualora l’interessato/a non abbia diritto a fruire dell’intervento previsto dalla lettera r) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3. L’individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell’articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l’assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3

(Assegno regionale al nucleo familiare)

1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell’INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ad esclusione dei soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4, ed a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati oltre il primo, qualora residenti in regione. L’assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e della condizione economica del nucleo stesso. L’assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall’allegata tabella A).

2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore l’assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall’allegata tabella B).

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile l’assegno di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal/dalla primo/a figlio/a, secondo quanto previsto dall’allegata tabella C). Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell’assegno
non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli o equiparati disabili.

4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di “unico genitore”, i figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai fini dell’ottenimento dell’assegno, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell’articolo 1. Ferma restando la determinazione da parte della Regione della condizione economica del nucleo familiare ai fini dell’ottenimento dell’assegno, con regolamento regionale approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere previsto il ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche differenziati, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle rispettive politiche sociali. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione degli assegni sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere annuo di euro 50 milioni.

(Omissis)