Legge regionale 18 febbraio 2004, n.1
L.R. Umbria 18 febbraio 2004, n. 1: “Norme per l’attività edilizia”.
(da BUR Umbria N. 8 del 25 febbraio 2004 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1)
(omissis)
ARTICOLO 24
Oneri di urbanizzazione
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8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1 agosto 2003, n. 206. Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
(omissis)
Autore:
Regione Umbria
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Oneri di urbanizzazione, Chiese, Opere di urbanizzazione secondaria, Pianificazione urbanistica
Natura:
Legge regionale