Legge regionale 18 agosto 2005, n.20
Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20: “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2005)
ARTICOLO 1
(Finalita’ e oggetto)
1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro piu’ generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l’ampliamento dell’offerta formativa con una pluralita’ di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarieta’, sussidiarieta’, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identita’ individuali, culturali, religiose e linguistiche.
2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l’autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l’accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunita’.
3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformita’ ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di eta’ compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all’articolo 2, la loro organizzazione, le modalita’ per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento nonche’ il finanziamento dei servizi stessi.
4. In attuazione del principio di sussidiarieta’ sociale, la Regione e gli enti locali, nell’esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.
ARTICOLO 2
(Sistema educativo integrato)
1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato <
2. Il sistema educativo integrato assicura:
a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
d) l’omogeneita’ dei titoli di studio del personale operante nei servizi, ai sensi della normativa vigente;
e) la continuita’ con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell’infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
f) l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.
ARTICOLO 3
(Nidi d’infanzia)
1. Il nido d’infanzia e’ un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di eta’ compresa fra tre mesi e tre anni, che:
a) offre opportunita’ di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialita’ cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
b) sostiene le capacita’ educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.
2. L’affidamento al nido d’infanzia comporta l’assistenza
continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.
3. Il nido d’infanzia puo’ essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell’infanzia o della scuola dell’obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali.
4. Il nido d’infanzia e’ collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuita’ educativa con le scuole dell’infanzia presenti sul territorio.
5. Il nido d’infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.
6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d’infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettivita’ ridotta, i nidi integrati alle scuole dell’infanzia, i nidi condominiali, i nidi aziendali.
ARTICOLO 4
(Servizi integrativi)
1. I servizi integrativi con finalita’ educative, aggregative e sociali, ampliano l’offerta formativa dei nidi d’infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
2. Tra i servizi integrativi rientrano:
a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunita’ di scambi sociali ed esperienze significative in un’ottica di corresponsabilita’ tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di eta’ compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;
b) gli spazi gioco, che hanno finalita’ educative e di socializzazione. Accolgono bambini di eta’ compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;
c) i servizi educativi familiari, che possono avere particolari caratteristiche strutturali, pedagogiche e organizzative. Possono essere realizzati presso il domicilio delle famiglie che mettono a disposizione spazi domestici adeguati e prevedono l’affidamento a educatori di bambini di eta’ inferiore a tre anni, in modo stabile e continuativo. Possono realizzarsi anche presso il domicilio degli educatori stessi, se adeguato.
3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata alle finalita’ da assicurare. E’ comunque garantita la presenza di personale educativo in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d’infanzia.
4. I servizi integrativi sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno.
ARTICOLO 5
(Servizi sperimentali)
1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.
2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. Rientrano tra i servizi sperimentali i servizi autogestiti dalle famiglie e i servizi ricreativi.
3. Con l’atto di autorizzazione al funzionamento di cui all’articolo 18 puo’ essere determinata la durata massima della sperimentazione.
4. Per iniziativa delle famiglie che si associano possono essere realizzati servizi autogestiti, con caratteristiche strutturali e organizzative proprie, per la cura, l’educazione e l’animazione di bambine e bambini fino a tre anni di eta’. Tali servizi possono essere realizzati in spazi domestici.
5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunita’ educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonche’ occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell’ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.
6. Le modalita’ per l’inizio dell’attivita’ dei servizi ricreativi sono definite all’articolo 18, comma 2.
ARTICOLO 6
(Soggetti gestori dei servizi)
1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema
educativo integrato possono essere gestiti:
a) dai Comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti del privato sociale;
d) da soggetti privati.
ARTICOLO 7
(Accesso ai servizi)
1. E’ garantito l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di eta’, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita’ straniera o apolidi.
2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l’inserimento e l’integrazione dei bambini disabili, favoriscono l’accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un’azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
ARTICOLO 8
(Partecipazione al costo dei servizi)
1. L’accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonche’ da soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equita’ e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente per l’accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
ARTICOLO 9
(Partecipazione e trasparenza)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all’attivita’ educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all’elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l’istituzione di specifici
organismi rappresentativi.
ARTICOLO 10
(Attivita’ dei Comuni)
1. I Comuni, singoli o associati, per le finalita’ della presente legge, esercitano le seguenti attivita’:
a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell’ottica dell’integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
c) concessione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione;
g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualita’ dei servizi.
ARTICOLO 11
(Attivita’ delle Province)
1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza, istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia), svolgono attivita’ di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.
ARTICOLO 12
(Attivita’ delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.
2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 2.
ARTICOLO 13
(Attivita’ della Regione)
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di protezione sociale, nell’ambito della programmazione, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza e acquisito il parere del Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui all’articolo 14, stabilisce:
a) le linee di indirizzo per sviluppare l’integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati accreditati;
c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;
d) le priorita’ di finanziamento degli interventi;
e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonche’ da soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalita’ per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificita’ di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali;
b) gli standard di qualita’ per la gestione dei servizi;
c) le linee guida per l’adozione di apposita Carta dei servizi da parte dei soggetti accreditati;
d) le modalita’ per la concessione dell’autorizzazione al
funzionamento e dell’accreditamento di cui agli articoli 18 e 20;
e) le modalita’ e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualita’ dei servizi e degli interventi;
f) le modalita’ per il coordinamento e l’attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonche’ le caratteristiche delle attivita’ di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Universita’, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e’ adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. L’Amministrazione regionale predispone, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale e’ istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento e accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle autorizzazioni e degli accreditamenti concessi nonche’ delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.
ARTICOLO 14
(Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo)
1. E’ istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale, il Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale, che opera per promuovere l’integrazione dei servizi del sistema educativo integrato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, indirizzi pedagogici omogenei, favorendo la sperimentazione e la verifica di specifici progetti educativi e organizzativi;
b) esprime pareri e formula proposte all’Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l’infanzia;
c) fornisce indicazioni per l’elaborazione e l’aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
d) promuove e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realta’ nazionali ed estere.
3. Il Comitato e’ costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di protezione sociale, ed e’ composto da:
a) sei rappresentanti di coordinatori o responsabili dei servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati;
b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;
c) il Tutore pubblico dei minori;
d) tre esperti nel campo psico-pedagogico.
4. I componenti di cui al comma 3, lettera a), sono designati dalle associazioni rappresentative dei soggetti gestori operanti a livello regionale.
5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.
6. Le funzioni di presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d).
7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. Per la validita’ delle riunioni e’ necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parita’ prevale il voto del Presidente.
8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un’indennita’ di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato e’ altresi’ riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
ARTICOLO 15
(Fondo per l’abbattimento delle rette)
1. Per il raggiungimento delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, e’ istituito un Fondo diretto all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonche’ da soggetti del privato sociale e privati accreditati, secondo gli indirizzi di cui
all’articolo 13, comma 1.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalita’ di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita’ e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria);
b) gli elementi per l’individuazione delle modalita’ di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
ARTICOLO 16
(Contributi per la gestione dei nidi d’infanzia)
1. Al fine di sostenere la gestione dei nidi d’infanzia da parte di soggetti pubblici nonche’ di soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione, il regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di parte corrente di cui all’articolo 4,
comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), stabilisce criteri e modalita’ per la concessione di contributi a favore dei Comuni.
ARTICOLO 17
(Fondo per le spese di investimento)
1. Per sostenere la realizzazione di un’adeguata rete di servizi per la prima infanzia nonche’ per migliorare e adeguare i nidi d’infanzia esistenti, e’ istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonche’ ai soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
ARTICOLO 18
(Autorizzazione al funzionamento)
1. L’autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato e’ concessa dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:
a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, nonche’ ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;
b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;
d) applicazione al personale in servizio della normativa
contrattuale vigente;
e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall’Azienda per i servizi sanitari competente;
f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) previsione che una quota dell’orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, sia destinata ad attivita’ di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.
2. I servizi ricreativi di cui all’articolo 5, comma 5, trasmettono al Comune la denuncia di inizio attivita’ comprendente l’autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 19
(Revoca dell’autorizzazione)
1. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base e’ stata concessa l’autorizzazione al funzionamento.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu’ dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l’autorizzazione.
3. Il Comune dispone controlli a campione sull’idoneita’ e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi.
ARTICOLO 20
(Accreditamento)
1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato e’ previsto l’istituto dell’accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l’autorizzazione al funzionamento, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
2. L’accreditamento e’ concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:
a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalita’, la programmazione delle attivita’ educative e le modalita’ di funzionamento dei servizi;
b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalita’;
c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;
d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all’articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all’articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;
e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 2;
f) disporre di apposita Carta dei servizi, coerente con le linee guida definite dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, e tale da valorizzare l’autonomia dei singoli progetti educativi;
g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.
3. L’accreditamento costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i servizi e le strutture pubbliche e’ condizione di funzionamento.
4. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base e’ stato concesso l’accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu’ dei requisiti richiesti, si applica la procedura di cui all’articolo 19, comma 2.
ARTICOLO 21
(Localizzazione)
1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L’area da destinare al nido d’infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l’infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell’area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell’anno.
3. Deve essere altresi’ assicurata un’area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d’infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nella zone ad alta intensita’ abitativa l’area esterna puo’ essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici.
4. La destinazione d’uso residenziale dell’immobile e’ compatibile con l’esercizio del servizio di nido condominiale di cui all’articolo 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5.
ARTICOLO 22
(Caratteristiche strutturali)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola
tipologia di servizio.
2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purche’ non interferiscano nello svolgimento delle attivita’.
3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l’organizzazione di attivita’ diversificate, individuali, di piccoli
gruppi e collettive.
4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l’arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.
ARTICOLO 23
(Assicurazioni)
1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidita’ temporanea o permanente e decesso.
ARTICOLO 24
(Personale)
1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonche’ dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e’ assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali.
2. Agli educatori dei servizi integrativi e’ richiesto lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d’infanzia, anche per favorire la mobilita’ tra servizi.
3. Per il personale operante nei servizi ricreativi di cui all’articolo 5, comma 5, la Regione prevede specifici percorsi formativi.
ARTICOLO 25
(Compiti del personale)
1. I Comuni, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico e organizzativo attraverso la presenza di operatori in possesso del titolo di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, che garantiscono il buon funzionamento e la razionalizzazione dei costi del servizio, il raggiungimento di livelli organizzativi omogenei, l’uniformita’ di indirizzo pedagogico, la sperimentazione e la verifica dei nuovi indirizzi educativi proposti dal Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, nonche’ il collegamento tra le diverse tipologie di
servizi.
2. La dotazione di coordinatori pedagogici nei servizi educativi per la prima infanzia viene definita in base alle esigenze e alla tipologia del servizio.
3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attivita’ formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.
4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.
5. Il personale opera secondo il metodo della collegialita’, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l’integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l’impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l’elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
ARTICOLO 26
(Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la realizzazione del sistema educativo integrato.
ARTICOLO 27
(Rapporto numerico tra personale e bambini)
1. Con il regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, e’ definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.
2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro eta’, con particolare attenzione a quelli di eta’ inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.
ARTICOLO 28
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l’attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell’offerta dei servizi a copertura della complessita’ dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall’Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l’attivita’ dei Comuni e quali sono state le eventuali criticita’ da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
b) quali sono state le modalita’ del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonche’ delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino provinciale d’utenza;
d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualita’ dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
e) quali controlli sono stati effettuati per verificare che nell’attuazione dei progetti educativi i gestori dei servizi pubblici, del privato sociale e privati abbiano seguito gli indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei previsti e quali ne sono state le risultanze, in termini di cambiamenti rilevati nella qualificazione dell’offerta educativa;
f) quali sono stati gli orientamenti e le opinioni espresse dalle famiglie in sede di valutazione della qualita’ dei servizi e in che modo se ne e’ tenuto conto.
3. La relazione e’ resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
ARTICOLO 29
(Norme transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell’articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l’obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l’autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l’autorizzazione provvisoria decade.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione in servizio.
5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo dei servizi per la prima infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresi’ considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
ARTICOLO 30
(Vincolo sulle spese di investimento)
1. Per assicurare il perseguimento delle finalita’ di cui alla presente legge, in particolare in ordine al miglioramento qualitativo delle strutture e ai fini del loro accreditamento, le disponibilita’ finanziare relative alle spese di investimento sono vincolate per i primi due esercizi finanziari a interventi conseguenti al raggiungimento dei nuovi requisiti strutturali.
ARTICOLO 31
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli dall’1 al 17 e dal 19 al 29 della legge regionale 32/1987;
b) le lettere b) e c) del comma 12 e la lettera b) del comma 13 dell’articolo 4 della legge regionale 4/1999 (modificative degli articoli 19 e 23 della legge regionale 32/1987);
c) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);
d) la lettera c) del comma 13 dell’articolo 4 della legge regionale 4/1999 (modificativa dell’articolo 12 della legge regionale 49/1993);
e) il comma 11 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo dell’articolo 12 della legge regionale 49/1993);
f) il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (sostitutivo dell’articolo 12 della legge regionale 49/1993);
g) il comma 59 dell’articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell’articolo 12 della legge regionale 49/1993);
h) i commi da 11 a 16 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
i) il comma 17 dell’articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (modificativo dell’articolo 13 della legge regionale 13/2002);
j) gli articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche’ a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
k) l’articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2.
ARTICOLO 32
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all’unita’ previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 14 fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2006.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 16 fanno carico all’unita’ previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 17 fanno carico all’unita’ previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli 4922, 4923 e 4925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Identità religiosa, Educazione, Integrazione, Pluralismo, Etnie, Minori, Famiglia, Infanzia, Società multietnica, Emarginazione
Natura:
Legge regionale