Legge regionale 17 febbraio 2005, n.9
Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9: “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”.
(da “Bollettino Ufficiale dellaRegione Friuli Venezia Giulia” n. 33 del 18 febbraio 2005)
ARTICOLO 1
Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l’infanzia e l’adolescenza (di seguito denominato “Garante”), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.
2. Il Garante, nell’esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.
ARTICOLO 2
Funzioni
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e dell’adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
b) vigila sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
c) rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
d) segnala ai servizi sociali e all’Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;
f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
m) collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull’operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, come previsto dall’articolo 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia);
o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza;
p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera p).
ARTICOLO 3
Tutela degli interessi diffusi
1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:
a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati;
b) raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;
c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell’infanzia;
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 241 del 1990.
ARTICOLO 4
Tutela degli interessi e dei diritti individuali
1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d’ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b) raccomandare alle Amministra sostegno, nonché l’adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del 1991;
e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
ARTICOLO 5
Tutela e curatela
1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione.
ARTICOLO 6
Rapporti con il difensore civico regionale
1. Il Difensore civico regionale ed il Garante per l’infanzia e l’adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.
ARTICOLO 7
Nomina, requisiti ed incompatibilità
1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale in campo minorile ed in materie concernenti l’età evolutiva e la famiglia.
2. Non sono eleggibili:
a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;
b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
3. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente il procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale) e successive modifiche.
ARTICOLO 8
Elezione
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. E’ eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
ARTICOLO 9
Durata del mandato, rinuncia e decadenza
1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2. Entro tre mesi dall’insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all’elezione del successore.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all’incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall’ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità, se l’interessato non le elimini entro venti giorni dall’elezione.
6. Qualora l’incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
ARTICOLO 10
Indennità
1. Al Garante spetta l’indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modifiche. Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 e successive modifiche.
ARTICOLO 11
Relazioni e pubblicità
1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l’iscrizione delle relazioni all’ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta.
2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull’attività svolta.
ARTICOLO 12
Sede, personale e strutture
1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale della struttura del Difensore civico regionale.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, l’ulteriore dotazione organica e le specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell’attività.
3. Il Garante, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il
funzionamento della struttura organizzativa.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l’Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge n. 451 del 1997.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle propote del Garante, secondo le norme e le procedure
previste per l’amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
ARTICOLO 13
Organizzazione
1. Con regolamento regionale possono essere determinati:
a) l’organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;
b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all’età evolutiva ed alla famiglia;
c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l’attribuzione di diverse e specifiche risorse.
ARTICOLO 14
Imputazione ed adempimenti di spesa
1. Alla spesa derivante dall’attuazione della presente legge si fa fronte con l’iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.
Autore:
Regione Lazio
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Parrocchie, Enti di culto, Educazione, Oratori, Famiglia, Università, Infanzia, Finanziamento confessioni religiose
Natura:
Legge regionale