Legge regionale 16 marzo 1994, n.11
Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11: “Norme di attuazione della legge – quadro sul volontariato”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 53 del 30 marzo 1994)
ARTICOLO 1
(Finalità e ambiti di intervento)
1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell’ attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’ autonomia e ne favorisce l’ apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attività del volontariato in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzioni, i seguenti settori di intervento:
a) l’ area socio – sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell’ alcoolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell’ AIDS ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell’ assistenza e al reinserimento sociale;
b) l’ area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dell’infanzia, della terza età , degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione;
c) l’ area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell’ evasione scolastica e dell’ abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini;
d) l’ area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell’ambiente, del patrimonio storico – artistico;
e) l’ area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell’ azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;
f) l’ area della protezione civile.
(Omissis)
Autore:
Regione Puglia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Protezione civile, Differenze religiose, Differenze etniche, Tutela patrimonio artistico, Emargiazione, Educazione sanitaria, Alcoolismo, Finalità civili, Tossicodipendenza, Tutela territorio, Tutela patrimonio storico, Finalità sociali, Finalità culturali, Infanzia, Handicap, Assistenza, Pluralismo, Diritto allo studio, Immigrazione, Volontariato, solidarietà, Prevenzione
Natura:
Legge regionale