Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2005

Legge regionale 16 marzo 1994, n.11

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11: “Norme di attuazione della legge – quadro sul volontariato”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 53 del 30 marzo 1994)

ARTICOLO 1
(Finalità e ambiti di intervento)

1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell’ attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’ autonomia e ne favorisce l’ apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attività del volontariato in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzioni, i seguenti settori di intervento:
a) l’ area socio – sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell’ alcoolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell’ AIDS ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell’ assistenza e al reinserimento sociale;
b) l’ area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dell’infanzia, della terza età , degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione;
c) l’ area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell’ evasione scolastica e dell’ abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini;
d) l’ area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell’ambiente, del patrimonio storico – artistico;
e) l’ area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell’ azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;
f) l’ area della protezione civile.

(Omissis)