Legge regionale 16 luglio 2008, n.11
L.R. Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11: “Nuove norme in materia di commercio”.
(omissis)
129. (Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio).
I comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di 32 giornate domenicali o festive comprensive di quelle del mese di dicembre di ulteriori otto domeniche.
130. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio).
Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati in comuni appartenenti alle Comunità Montane, nonché nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali dovunque ubicati.
131. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio).
La chiusura è obbligatoria nelle giornate di Pasqua, lunedì dell’Angelo, 1 maggio, 25 e 26 dicembre per tutti i comuni con l’ eccezione di quelli di cui al comma 130.
(omissis)
134. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio).
In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i comuni sentite le associazioni di cui al primo periodo del comma 126 possono concedere ulteriori deroghe che comunque nell’arco dell’anno non possono superare le tre giornate domenicali o festive.
(omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Festività religiose, Natale, Manifestazioni religiose, Pasqua, Chiusura domenicale delle attività commerciali, Santo Stefano
Natura:
Legge regionale