Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Maggio 2005

Legge regionale 16 gennaio 2002, n.2

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2:
“Disciplina organica del turismo”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 1 del 18 gennaio 2002, Supplemento Straordinario)

(Omissis)

CAPO II – Associazioni e imprese

ARTICOLO 52
(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Ferma restando l’applicazione degli articoli 49, 50 e 51, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita’ ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l’attivita’ di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attivita’;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusivita’ della prestazione a favore degli associati.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonche’ copia dell’atto da cui risulti il responsabile delle attivita’ turistiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione e dall’interessato.
3. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalita’ ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l’attivita’ di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell’articolo 40; la pubblicita’ del viaggio e’ effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l’individuazione dell’agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
4. Le associazioni di cui al comma 3 possono organizzare, in relazione alle proprie finalita’ statutarie, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.
5. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attivita’ istituzionali.

(Omissis)

CAPO III – Strutture ricettive all’aria aperta

ARTICOLO 70
(Campeggi mobili)

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalita’ ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, dell’osservanza delle norme esistenti a tutela dell’ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

CAPO IV – Strutture ricettive a carattere sociale

ARTICOLO 71
(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventu’, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalita’, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi per la gioventu’ sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalita’ di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell’Associazione Hostelling International.
3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita’ sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche’ da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attivita’.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalita’ ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell’allegato <>, facente parte integrante della presente legge.

(Omissis)

TITOLO VIII – PROFESSIONI TURISTICHE

CAPO I – Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica

ARTICOLO 118

(Esenzione dall’obbligo di iscrizione all’albo ed esercizio occasionale dell’attivita’)

1. Sono esenti dall’obbligo di iscrizione all’albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) alle attivita’ divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalita’ ricreative, culturali, religiose o sociali;
b) alle attivita’ di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle localita’ di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, cosi’ come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;
c) alle attivita’ didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall’ente di appartenenza, da cui risultino la gratuita’ e l’occasionalita’ della prestazione.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresi’ nei confronti:
a) delle attivita’ didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;
b) delle attivita’ didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell’ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell’attivita’ di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’agenzia di viaggio e turismo.
5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attivita’ di cui al comma 4, lettera b).

(Omissis)