Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge regionale 16 gennaio 2001, n.1

Legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1:
“Modifiche alla Legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l’attuazione del Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle Leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre 1998, n. 85, 1 dicembre 1998, n. 87, 1 dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l’attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 3 del 24 gennaio 2001)

(Omissis)

Art. 25
(Sostituzione dell’articolo 25 della LR 88/1998 “Art. 25 – Opere pubbliche. Riparto di competenze)

1. Nella materia “opere pubbliche” di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale.
2. Sono subdelegate alle Province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli artt. 93 e seguenti del decreto.
3. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, ad eccezione di quelle subdelegate alle Province ai sensi del comma 2, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l’edilizia di culto.
4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.”

(Omissis)