Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Maggio 2005

Legge regionale 16 dicembre 2004, n.27

Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27:
“Norme per l’elezione del consiglio e del Presidente della Giunta regionale”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 135 del 18 dicembre 2004)

(Omissis)

ARTICOLO 3
(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Fino a quando la Regione non avrà provveduto, con propria legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme su l’ineleggibilità e l’incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis)

ARTICOLO 10
(Presentazione delle liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi del primo comma dell’articolo 9 della legge 108/1968 alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste sono presentate:
a) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
b) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.
3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l’indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall’articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all’articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta.
6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all’Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
8. Alla lista dei candidati sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) l’utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
2) l’utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;
3) l’utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.
La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in quello europeo. E’ fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell’ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l’insieme dei contrassegni delle liste collegate.
9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) l’indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale;
2) a dichiarare, ai fini di cui all’articolo 11, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

(Omissis)