Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2005

Legge regionale 16 dicembre 2002, n.28

Legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28:
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 58 del 24 dicembre 2002)

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme volte ad assicurare l’attuazione del diritto allo studio, attraverso la più efficiente ed efficace organizzazione ed erogazione di servizi e provvidenze, collettive e individuali.

ARTICOLO 2
(Finalità)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico e formativo, il pieno sviluppo della persona e l’inserimento nella società e nel lavoro, nonché per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, la Regione promuove ed incentiva anche con risorse economiche, gli interventi dei Comuni, singoli od associati, volti a favorire l’accesso alla scuola materna, a garantire l’attuazione del diritto allo studio nella scuola dell’obbligo e ad assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi agli studenti privi di mezzi, agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni in situazione di marginalità o comunque svantaggiati.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e in particolare per l’attuazione degli interventi in funzione della qualificazione del sistema scolastico e formativo, i Comuni singoli od associati, curano l’integrazione dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio.

ARTICOLO 3
(Destinatari)

1. Gli interventi della presente legge sono destinati a coloro che frequentano:
a) scuole del sistema nazionale di istruzione;
b) corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;
c) corsi per adulti che comportano il conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze.

ARTICOLO 4
(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2 attraverso:
a) l’emanazione di criteri e di indirizzi programmatici;
b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche emergenti;
d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti di sperimentazione e di integrazione didattica in ambito internazionale con particolare riferimento all’Unione Europea per l’educazione alla cittadinanza europea.
e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, favorendo ogni forma associativa per la più efficace realizzazione dei progetti stessi;
f) l’individuazione di criteri per la qualificazione delle sedi e strutture scolastiche, in funzione di una fruizione polivalente o polifunzionale sia delle attività didattiche che sociali.

ARTICOLO 5

(Funzioni e compiti di Province e Comuni)

1. Le Province e i Comuni, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, nel rispetto dell’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le seguenti funzioni, realizzando:
a) interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali:
1. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;
2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo accompagnamento, laddove necessario;
3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta tramite convenzioni, garantendone la qualità anche ai fini di una corretta educazione alimentare. Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione in cui funziona il servizio mensa, i Comuni possono costituire e regolamentare un organismo di gestione, di concerto con gli organi collegiali delle scuole interessate;
4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell’articolo 156, comma 1 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
5. erogazione di borse di studio, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
6. assunzione totale o parziale delle rette per il servizio di convitto o semiconvitto a favore di studenti in condizioni disagiate che frequentino istituzioni scolastiche distanti dalla propria abitazione;
b) interventi volti a favorire l’integrazione e la socializzazione, nelle strutture scolastiche e formative, dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento;
c) interventi volti a favorire l’integrazione e a facilitare il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
d) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo e a migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa, con particolare riferimento a:
1. facilitazione per l’utilizzo a fini didattico-educativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
2. sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, anche attraverso la messa a disposizione di supporti didattici e strumentali;
3. sostegno ad iniziative attivate in raccordo tra le scuole e gli enti locali per il miglioramento e la qualificazione dell’accoglienza degli alunni al di fuori dell’orario scolastico;
e) interventi tesi a favorire la riorganizzazione della rete scolastica, attraverso azioni di sostegno didattiche, culturali ed organizzative, nonché la partecipazione negli organismi collegiali della scuola;
f) interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa nelle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione, compresi i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo con i servizi di asilo nido e collaterali, nonché con la scuola dell’obbligo;
g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;
h) iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, al fine di favorire lo sviluppo locale e in coerenza con la programmazione regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6, sono a carico del Comune di residenza dell’alunno, fatti salvi accordi diversi fra gli enti locali territoriali interessati.

(Omissis)