Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Maggio 2005

Legge regionale 16 aprile 2004, n.9

Legge regionale 16 aprile 2004, n. 9: “Testo Unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Liguria” n. 5 del 12 maggio 2004)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Liguria ispira la sua attività alla piena affermazione dei principi e dei valori di pace, libertà, giustizia e solidarietà contenuti nella Costituzione della Repubblica, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nella Carta dei Diritti dell’Unione Europea, che trovano il loro fondamento nella guerra di liberazione dal nazifascismo, a cui un determinante contributo hanno dato le Forze armate alleate e contro ogni forma di dittatura e di oppressione.
2. La Regione, nel quadro dei principi enunciati nel comma 1, attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare, rimeditandolo nella sua operante attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista, cui le popolazioni liguri hanno dato un alto contributo e sul quale sono fondati i principi della Carta Costituzionale.

ARTICOLO 2
(Attività regionali)

1. Le attività di cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:
a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze sulla Resistenza in Liguria;
b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della Resistenza;
c) allestimento di mostre e organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi di deportazione;
d) concorso mediante premi e contributi a tesi di laurea, a opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
e) manifestazioni celebrative nelle località teatro di episodi significativi della lotta partigiana;
f) iniziative diverse dalle precedenti che siano però consone agli scopi ed allo spirito di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 3
(Collaborazioni istituzionali e culturali)

1. La Regione riconosce e sostiene finanziariamente la funzione degli Istituti storici della Resistenza della Liguria quali sedi di ricerca storica e di valorizzazione del patrimonio della Lotta di Liberazione.
2. La Regione promuove e sostiene inoltre idonee forme di collaborazione istituzionale e culturale con altre Regioni od Enti istituzionali di altri Paesi, finalizzate a tener viva la memoria dell’olocausto e del comune patrimonio storico della Resistenza europea.

ARTICOLO 4
(Seduta solenne del Consiglio regionale)

1. In concomitanza con il “Giorno della Memoria” di cui alla legge 20 luglio 2000 n. 211 (istituzione del “giorno della memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne.

ARTICOLO 5
(Borse di studio)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce il concorso “27 gennaio: un giorno per la memoria” rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori per l’assegnazione di cinquanta borse di studio.
2. Al fine di cui al comma 1 l’Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio provvedimento le modalità operative di espletamento del concorso.
3. Il concorso consiste nella presentazione di elaborati artistici a carattere letterario, musicale, fotografico, teatrale, anche avvalendosi di supporti informatici e multimediali.
4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano le scuole secondarie superiori della regione, singolarmente o in gruppi; l’Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando agli Uffici scolastici regionali ed agli Istituti secondari superiori.
5. Ai primi cinquanta classificati è assegnato un premio in denaro pari a euro 1.500,00, e un viaggio di studio presso uno dei luoghi simbolo della “shoah”, accompagnati da una delegazione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 6
(Modalità del concorso)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno gli Istituti secondari superiori della regione inviano alla Presidenza del Consiglio regionale gli elaborati dei candidati.
2. La proclamazione dei vincitori è effettuata nel corso della seduta solenne del Consiglio regionale di cui all’articolo 4.

ARTICOLO 7
(Commissione giudicatrice)

1. Ai fini della valutazione delle prove, entro il 15 ottobre di ogni anno, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice.
2. La Commissione è composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale e un componente dell’Ufficio di Presidenza;
b) un rappresentante per ciascuno degli Istituti storici della Resistenza della Liguria;
c) tre rappresentanti delle Associazioni che si ispirano ai valori della Resistenza;
d) un rappresentante della Comunità israelitica;
e) due docenti designati dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova.

ARTICOLO 8
(Anniversario della Lotta di Liberazione nazionale)

1. La Regione, in occasione del sessantesimo anniversario della Lotta di Liberazione nazionale, promuove, coordina e sostiene specifiche iniziative e programmi diretti alla rievocazione dei fatti, alla riaffermazione e alla diffusione dei valori di cui all’articolo 1.
2. La Regione può affidare in tutto o in parte la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 agli Enti o alle Associazioni ritenute più idonee.

ARTICOLO 9
(Comitato regionale)

1. Per i fini di cui all’articolo 8, presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è istituito il Comitato regionale per il sessantesimo anniversario della Lotta di Liberazione nazionale.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente del Consiglio regionale e un componente dell’Ufficio di Presidenza;
b) un componente della Giunta regionale o un Consigliere da essa delegato;
c) i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Comuni decorati al valore della Resistenza;
d) il Rettore dell’Università degli studi di Genova;
e) il Presidente dell’Istituto storico della Resistenza in Liguria;
f) i Presidenti degli Istituti storici della Resistenza di Imperia, La Spezia e Savona;
g) i Presidenti regionali delle Associazioni che si ispirano agli ideali della Resistenza (Associazione nazionale Partigiani d’Italia; Federazione Italiana Volontari della Libertà; Associazione nazionale ex deportati nei campi di sterminio nazisti; Associazione nazionale ex internati; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; Associazione nazionale combattenti delle forze armate regolari nella guerra di Liberazione);
h) il Presidente della Confederazione ligure delle Associazioni combattentistiche;
i) il rappresentante della Comunità israelitica regionale;
j) il Comandante della Regione militare;
k) l’Ammiraglio Comandante in capo del Dipartimento militare marittimo Alto Tirreno;
l) il Sovrintendente scolastico regionale.
3. Le funzioni di Presidente del Comitato sono svolte dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell’Ufficio di Presidenza dallo stesso delegato. Ciascuno dei componenti di cui al comma 2 può farsi rappresentare da un proprio delegato.
4. Il Comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto da non più di sette membri cui spetta il compito di curare l’attuazione delle deliberazioni del Comitato e di riferire ad esso.
5. Il Comitato è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
6. Il Comitato svolge funzioni consultive e di coordinamento nei confronti dei soggetti promotori ed attuatori delle iniziative e dei programmi di cui all’articolo 8.

ARTICOLO 10
(Programma generale dell’iniziativa)

1. Il Comitato di cui all’articolo 9 presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma generale delle iniziative. Tale programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume i provvedimenti di spesa necessari per l’attuazione delle iniziative mettendo i relativi fondi a disposizione del Comitato che li può erogare ai soggetti di cui all’articolo 8 comma 2.
3. Il Comitato provvede all’attuazione del programma generale delle iniziative e presenta il rendiconto delle spese sostenute al Consiglio regionale.

ARTICOLO 11
(Attestato di riconoscimento)

1. Nell’ambito delle iniziative per il sessantesimo anniversario della Lotta di Liberazione nazionale, la Regione conferisce un attestato di riconoscimento a tutti i cittadini liguri che abbiano preso parte alla Resistenza contro il nazifascismo, in Italia o all’estero, o siano stati deportati nei campi di concentramento e di sterminio.

ARTICOLO 12
(Abrogazione)

1. La legge regionale 24 giugno 1974 n. 18 (attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) è abrogata.

ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2003 e conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004:
– aumento di euro 100.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 1.102 “Spese per attività istituzionali e di governo” (ridenominata).
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 16 aprile 2004

IL PRESIDENTE
(Sandro Biasotti)