Legge regionale 16 aprile 2003, n.4
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4:
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 17 del 17 aprile 2003)
(Omissis)
Titolo V – DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
ARTICOLO 120
(Edifici di culto)
1. Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento dei costi di mantenimento, gli edifici di culto e le loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti ecclesiastici da almeno 40 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in favore degli stessi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per gli immobili che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico costituenti abbazie, certose e monasteri.
(Omissis)
Autore:
Regione Sicilia
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Patrimonio, Archeologia, Enti ecclesistici, Costi, Arte, Storia, Pertinenze, Immobili, Mantenimento, Edifici di culto, Monasteri, Certose, Abbazie
Natura:
Legge regionale