Legge regionale 16 aprile 2002, n.8
Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 11 del 20 aprile 2002, Supplemento Ordinario n. 8)
(Omissis)
ARTICOLO 23
(Rifinanziamento della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 concernente il riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori).
1. Per le finalità di cui alla l.r. 13/2001, relativa al riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori, è iscritta in bilancio per l’esercizio finanziario 2002 la somma di euro 2 milioni 64 mila destinata al finanziamento delle domande inserite nella graduatoria approvata per gli anni 2001-2002 sulla base di quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1166.
2. Al finanziamento delle domande inserite nella graduatoria, di cui al comma 1, che non possono essere soddisfatte con le risorse di cui al comma stesso, si provvede con le risorse disponibili nell’esercizio finanziario 2003.
(Omissis)
ARTICOLO 46
(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1990, n. 27 concernente contributi a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto).
1. All’articolo 8 della l.r. 27/1990, come modificato dall’articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “possono restaurare”, sono sostituite dalle seguenti: “possono effettuare interventi di restauro, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e dotazione di impianti di” ;
b) al comma 2 le parole: “che restaurano”, sono sostituite dalle seguenti: “che effettuano gli interventi di cui al comma 1 su”.
2. I soggetti di cui all’articolo 8 della l.r. 27/1990 possono integrare, con l’inserimento di ulteriori interventi consentiti ai sensi del presente articolo, le domande di finanziamento già prodotte per l’esercizio finanziario 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis)
ARTICOLO 74
(Disciplina della gestione e dell’alienazione dei terreni e dei fabbricati agricoli ed extra-agricoli e di altri beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL).
1. In attuazione dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’amministrazione finanziaria nonchè disposizioni di carattere finanziario) e successive modifiche nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche e nel d.lgs. 18 maggio 2001, n.228 e degli orientamenti di cui alla comunicazione n. 97/C 209/03 della commissione delle Comunità europee, la Regione disciplina, con apposito regolamento, la gestione e l’alienazione dei terreni e dei fabbricati agricoli ed extra-agricoli nonché dei beni immobili destinati ad enti o istituti culturali, enti territoriali, Aziende USL, ordini religiosi ed enti ecclesiastici, compresi quelli provenienti dall’ex riforma fondiaria, di proprietà ARSIAL, anche ai fini di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b) della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 e successive modifiche.
(Omissis)
ARTICOLO 91
(Contributo del Comune di Broccostella (FR) per la realizzazione di collegamenti viari).
1. Per la realizzazione di collegamenti viari, del centro città con gli impianti sportivi e la chiesa parrocchiale, al Comune di Broccostella (FR), è stanziata la somma di euro 200 mila.
2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB D12.
(Omissis)
ARTICOLO 94
(Interventi a favore dei piccoli Comuni).
1. La Regione interviene a favore dei piccoli Comuni, per promuoverne lo sviluppo socio-economico e migliorare la qualità della vita dei residenti.
2. Ai fini degli interventi di cui al presente articolo sono considerati piccoli Comuni quelli rientranti nelle classi demografiche previste all’articolo 156, comma1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. 267/2000, in base ai dati del censimento demografico ovvero a quelli risultanti all’anagrafe comunale nei periodi intracensuari. L’elenco dei comuni classificati come piccoli è predisposto, sulla base dei predetti criteri, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali.
3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono rivolte:
a) alla realizzazione, al completamento, alla manutenzione o al restauro:
1) di strutture, anche di pregio, rientranti nel patrimonio comunale;
2) di infrastrutture urbanistiche anche rurali;
3) di facciate degli edifici, nel rispetto delle tipologie edilizie del luogo;
4) di edifici storici, monumenti, fontane e chiese rurali;
5) del verde pubblico e arredo urbano;
6) di impianti sportivi comunali;
7) di percorsi turistici;
8) di centri sociali e case della cultura ubicati in immobili di proprietà comunale;
9) di servizi essenziali esercitati dai piccoli comuni in forma singola od associata.
b) a favorire:
1) l’insediamento di attività commerciali ed artigianali a basso impatto ambientale;
2) le attività di formazione per figure professionali operanti nel settore dell’edilizia;
3) attività culturali e del tempo libero, con priorità per quelle volte a valorizzare le tradizioni locali;
4) la salvaguardia boschiva e la riforestazione.
4. Per le iniziative di cui al comma 3, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8) sono concessi contributi fino a 8 mila euro per annualità, per la durata di dieci anni, da utilizzare per l’ammortamento delle rate annuali dei mutui accesi. Per le iniziative di cui al comma 3, lettera a), n. 3) nonché di cui al comma 3, lettera b), sono concessi contributi fino ad un massimo dell’80 per cento. Per quelle di cui al comma 3, lettera a), n. 9) sono concessi contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di programmazione assunta di concerto con l’assessore competente in materia di enti locali nonché con quelli competenti nei settori interessati dagli interventi, elabora un documento programmatico di durata triennale, che, ai sensi del presente articolo, definisca in armonia con la programmazione generale regionale, la strategia di sostegno e di sviluppo dei piccoli comuni, le risorse finanziarie disponibili, le modalità per la presentazione delle domande di contributo, i criteri e le priorità per la concessione degli stessi.
6. Sulla base del programma triennale e delle domande pervenute, la Giunta regionale approva annualmente un piano con il quale sono concessi i contributi finanziari ai comuni relativamente alle diverse tipologie di finanziamento previste al presente articolo, garantendo il principio della rotazione dei comuni nell’accesso ai finanziamenti stessi.
7. Il documento di programmazione nonché i piani annuali di attuazione di cui al presente articolo, prima di essere approvati dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla conferenza permanente Regione-autonomie locali, istituita ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, che esprime un parere entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.
8. I Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giunta regionale apposito rendiconto, entro sessanta giorni dal termine del relativo esercizio finanziario.
9. L’elenco di cui al comma 2 nonché il programma ed i piani di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.
10. Per le finalità del presente articolo sono stanziati euro 2 milioni 500 mila, di cui euro 1 milione 250 mila per l’anno 2002 ed euro 1 milione 250 mila per l’anno 2003. Al relativo onere si provvede con gli stanziamenti dell’UPB C12.
(Omissis)
ARTICOLO 107
(Contributo alla Diocesi di Civita Castellana per il restauro dell’organo Aletti del Duomo).
1. Per l’anno 2002, la Regione concede un contributo straordinario di euro 30 mila alla Diocesi di Civita Castellana, per i lavori di restauro del prestigioso organo settecentesco
“Aletti” del Duomo di Civita Castellana (VT).
2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB G24.
(Omissis)
Autore:
Regione Lazio
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Funzioone educativa, Oratori, Ristrutturazione, Manutenzione, Attività culturali, Diocesi, Enti religiosi, Ordini religiosi, Restauro, Enti ecclesiastici, Parrocchie, Funzione sociale, Finanziamento
Natura:
Legge regionale