Legge regionale 15 maggio 2001, n.15
Legge regionale 15 maggio 2001, n. 15:
“Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 20 del 16 maggio 2001)
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di riordino della Regione e di conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali nel rispetto del principio fondamentale dell’unità regionale in un contesto di pari dignità con le Autonomie locali e di valorizzazione delle peculiarità territoriali.
2. La Regione, nel quadro della riforma costituzionale della Repubblica, favorisce nuove forme di organizzazione istituzionale per l’esercizio ottimale delle funzioni e dei compiti amministrativi.
(Omissis)
Art. 5
(Funzioni amministrative delle Province)
1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi localizzati sul territorio rispondenti a interessi sovracomunali.
2. Spettano in particolare alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
(Omissis)
h) diritto allo studio ed edilizia scolastica.
(Omissis)
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Beni culturali, Diritto allo studio, Pari dignità, Funzioni amministrative, Edilizia scolastica, Organizzazioni istituzionali
Natura:
Legge regionale