Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 15 maggio 2000, n.10

Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10: “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 23 del 17 maggio 2000)

(Omissis)

Art. 31
(Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali)

1. In armonia con il principio di sussidiarietà e con i principi enunciati dall’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali.
2. Restano riservati alla Regione le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale esercitati nell’interesse della Regione e del suo funzionamento come ente territoriale previsto dalla Costituzione, le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale concernenti i rapporti internazionali ed i rapporti con l’Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali.
Restano altresì riservati alla Regione in quanto richiedenti l’esercizio unitario a livello regionale:

(Omissis)

i) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di beni culturali ed ambientali, pubblica istruzione ed assistenza universitaria;

(Omissis)

3. Con apposita legge regionale vengono individuate le funzioni ed i compiti di cui al comma 2 che possono essere delegate agli enti locali.

(Omissis)