Legge regionale 15 gennaio 2001, n.2
Legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2:
“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 – Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 4 del 24 gennaio 2001)
(Omissis)
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Autorizzazione per campeggi temporanei)
1. L’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è sostituito dal seguente: “Art. 12. (Ostelli per la gioventù)1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e, comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.”
(Omissis)
Autore:
Regione Umbria
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Giovani, Pernottamento, Esercizi all'aria aperta, Esercizi extralberghieri, Esercizi ricettivi, Campeggi temporanei, Associazioni giovanili, Ostelli per la gioventù, Soggiorno, Studenti, Finalità religiose, Enti religiosi, Onlus
Natura:
Legge regionale