Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Giugno 2005

Legge regionale 14 ottobre 2002, n.38

Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38: “Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà , democrazia, pace e collaborazione tra i popoli”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 28 del 18 ottobre 2002)

CAPO I – FINALITA’

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Toscana promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza, valore fondante, nella sua perenne attualità , dell’ordinamento costituzionale.
2. La Regione promuove attività ed iniziative volte alla diffusione degli ideali di libertà , democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli.
3. La Regione promuove, altresì , interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana.

CAPO II – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, POLITICO E CULTURALE DELL’ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA

ARTICOLO 2
(Istituto storico della resistenza in Toscana, Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della resistenza, Istituti storici per la resistenza a carattere provinciale)

1. La Regione promuove la conservazione e il mantenimento dei valori dell’antifascismo e della resistenza attraverso l’attività di ricerca, di raccolta, di conservazione e di fruizione del patrimonio documentario e archivistico, nonchè l’attività di supporto all’attività didattica nelle scuole, svolte dall’Istituto storico della resistenza in Toscana, dalla Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della resistenza, nonchè dagli Istituti storici per la resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana, associati all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione.

ARTICOLO 3
(Contributi finanziari annuali)

1. La Regione sostiene gli enti di cui all’articolo 2 con contributi finanziari annuali.

ARTICOLO 4

(Contributi finanziari per iniziative e progetti)

1. La Regione concede altresì contributi per la realizzazione di qualificate iniziative e progetti da parte degli enti di cui all’articolo 2, nonchè per il sostegno di qualificate attività di rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, associazioni, fondazioni e comitati che perseguono statutariamente le finalità di cui all’articolo 1.
2. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi per il sostegno di iniziative rivolte alle finalità della presente legge, con particolare riguardo alle attività di ricerca, raccolta, conservazione e messa a disposizione del pubblico della documentazione archivistica e bibliografica relativa al movimento di liberazione in Toscana.

ARTICOLO 5

(Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, provvede alla determinazione del contributo annuale da assegnare agli enti di cui all’articolo 2.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge provvede alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi di cui all’articolo 4, delle modalità di presentazione delle domande, nonchè delle modalità di erogazione dei contributi.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della rendicontazione delle attività svolte dai soggetti di cui agli articoli 2 e 4.

ARTICOLO 6
(Iniziative dirette della Regione)

1. La Regione può altresì realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati, progetti ed iniziative volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell’antifascismo e della resistenza, nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1.

CAPO III – INTERVENTI A FAVORE DEL COMUNE DI STAZZEMA

ARTICOLO 7
(Comune di Stazzema)

1. La Regione sostiene il Comune di Stazzema, comune decorato, per la Versilia, con medaglia d’oro al valore militare per il martirio subito dalla sua popolazione con l’eccidio del 12 agosto 1944 nella frazione di S. Anna di Stazzema ad opera dei nazifascisti, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l’esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo la frazione stessa.

ARTICOLO 8

(Comitato per le onoranze ai martiri di S. Anna di Stazzema)

1. Il “Comitato per le onoranze ai martiri di S. Anna di Stazzema”, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), svolge funzioni propositive, curando, in particolare, la predisposizione del programma annuale delle iniziative e delle manifestazioni commemorative dell’eccidio e di quelle volte alla diffusione degli ideali di libertà , democrazia, pace e collaborazione tra i popoli, e provvede alla gestione del Parco nazionale della pace di cui all’articolo 9, promuovendo tutte le iniziative previste.
2. Il Comune di Stazzema o il Comitato, relativamente alle iniziative di cui al comma 1 che il Comune di Stazzema, d’intesa con esso, decida di affidargli, provvede alla loro attuazione e gestione, anche in collaborazione con la Regione ed altri enti.
3. Il Comune di Stazzema o il Comitato, trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio, una relazione sulle iniziative attuate nell’anno precedente ed il programma, di cui al comma 1, contenente le iniziative previste per l’anno in corso.

ARTICOLO 9
(Parco nazionale della pace)

1. Al “Comitato per le onoranze ai martiri di S. Anna di Stazzema” è affidata la gestione del Parco nazionale della pace, di cui alla legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del “Parco nazionale della pace”, a S. Anna di Stazzema (Lucca), allo scopo di promuovere iniziative culturali anche a carattere internazionale, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli.
2. Il Comune di Stazzema, ai sensi della legge 381/2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonchè a redigere il progetto di sistemazione dell’area destinata al Parco stesso.
3. Il Parco nazionale della pace ha il fine di organizzare manifestazioni, incontri e convegni nazionali ed internazionali, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo, promuovere e pubblicare studi e documentazioni, nonchè istituire una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale.
4. Il Parco nazionale della pace organizza l’assegnazione di premi nazionali ed internazionali a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale.
5. Al fine di consentire una gestione integrata e coordinata di tutte le iniziative e le manifestazioni, le modalità di gestione delle strutture del Parco nazionale della pace da parte del Comitato sono regolate da una apposita convenzione tra il Comune di Stazzema ed il Comitato medesimo.

CAPO IV – NORMA FINANZIARIA E ABROGAZIONI

ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dal 1 gennaio 2003, si fa fronte per gli anni 2003 e 2004 con le risorse iscritte nella UPB n. 116 (Interventi per la salvaguardia dei valori dell’antifascismo e della resistenza – Spese correnti), per un importo di euro 335.000,00 per il 2003 e di euro 335.000,00 per il 2004.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

ARTICOLO 11
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 12 giugno 1981, n. 51 (Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza);
b) legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della Resistenza).
2. La legge regionale 10 novembre 1999, n. 59 (Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana) è abrogata a far data dal 1 gennaio 2003.
3. Restano fermi gli impegni assunti ai sensi della legge regionale 59/1999.