Legge regionale 14 marzo 2000, n.51
Legge regionale 14 aprile 2000, n. 51: “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 30 del 19 aprile 2000)
(Omissis)
Art. 3
(Rete escursionistica di valenza regionale e complementare)
1. Sono considerati di valenza regionale:
a) gli itinerari escursionistici interni ai parchi e alle aree protette;
b) gli itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso eventualmente non rientranti nelle zone di cui alla lettera a), ma comunque ricompresi nei piani paesistici;
(Omissis)
Art. 5
(Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale)
1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i Comuni limitatamente alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica ricadente nell’ambito del territorio comunale e le Comunità Montane competenti con riguardo alla rete escursionistica ricadente in territori appartenenti a diversi comuni. Per la realizzazione dei progetti gli enti interessati possono avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 4, assumendo come riferimento la rete escursionistica di valenza regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:
a) recupero della viabilità di interesse ambientale e di preminente interesse storico – paesaggistico – culturale – religioso;
(Omissis)
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti interessati presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta Regionale.
(Omissis)
Autore:
Regione Basilicata
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Interesse storico, Turismo, Interesse culturale, Interesse religioso, Escursionismo, Interesse naturalistico
Natura:
Legge regionale