Legge regionale 14 giugno 1996, n.8
L.R. Puglia 14 giugno 1996, n. 8: "Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo".
(omissis)
Art. 13 (Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
1. Le associazioni senza scopo di lucro, costituite da almeno tre mesi, che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell’art. 10 della l.n. 217 del 1983, le attività disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 5 (omissis).
Art. 14 (Gite occasionali)
1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi degli artt. 11 e 12 del c.c. non rientranti nelle previsioni dell' art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro e unicamente per i propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggi e turismo autorizzate; tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto assoluto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
2. Gli organismi di cui al comma 1 possono peraltro organizzare direttamente senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o appartenenti, gite occasionali, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici, militari, ecc. di durata non superiore a tre giorni, viaggio compreso, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze inerenti ai loro fini istituzionali.
(omissis)
Autore:
Regione Puglia
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Pellegrinaggi, Associazioni senza scopo di lucro, Agenzie di viaggio, Turismo religioso, Gite occasionali
Natura:
Legge regionale