Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Settembre 2005

Legge regionale 14 gennaio 2005, n.4

Legge regionale 14 gennaio 2005, n. 4: “Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Lazio” n. 3 del 29 gennaio 2005)

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica e detta indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita.

(Omissis)

ARTICOLO 3
(Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta, nel rispetto dei piani, al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all’articolo 4.
(omissis)

ARTICOLO 4
(Esenzione dall’autorizzazione)

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di attinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partiti, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse edite;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non immesse nel canale delle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio diretto ai soli clienti;
g) per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

(Omissis)