Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Maggio 2005

Legge regionale 14 dicembre 2004, n.34

Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34:
“Politiche regionali per i minori”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 51 del 17 dicembre 2004, Supplemento Ordinario n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Principi e finalità)

1. La Regione adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati. Le azioni della Regione sono adottate in applicazione degli articoli 2, 3 e 118, ultimo comma e della Parte I Titolo II della Costituzione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176; dalla Convezione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L’Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; dalla Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei protocolli aggiuntivi; dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile) ed in armonia con i principi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e delle leggi regionali 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori).
2. La Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità e l’inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge la famiglia, singola o associata, i comuni e le province, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

ARTICOLO 2
(Obiettivi)

1. La Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni, con particolare riferimento all’assistenza sanitaria, all’assistenza sociale, all’istruzione e alla formazione professionale, persegue i seguenti obiettivi:
a) sostenere le famiglie con minori, nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;
b) sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza;
c) tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo, e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;
d) assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove necessario, il “prosieguo amministrativo” decretato dall’autorità giudiziaria;
e) assicurare l’integrazione del minore straniero nella comunità locale;
f) promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio regionale dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 3
(Compiti della Regione)

1. La Regione, mediante i propri strumenti di programmazione:
a) promuove e definisce politiche intersettoriali per i minori;
b) favorisce la programmazione concertata e partecipata a livello zonale dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, e riconosce le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;
c) favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;
d) definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi ed interventi;
e) individua nuove tipologie d’offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale;
f) assicura l’attuazione concreta dei livelli essenziali dei servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale vigente;
g) definisce le modalità di sostegno ai piccoli comuni per i costi derivanti dagli interventi sociali di cui all’articolo 4, comma 3;
h) definisce, per la rete di offerta sociale di cui all’articolo 5, i requisiti per l’autorizzazione al funzionamento, i criteri per l’accreditamento e per l’esercizio dell’attività di controllo, nonché i criteri per la remunerazione delle attività e dei servizi in relazione alla qualità ed ai costi;
i) individua indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà orizzontale, nonché l’efficienza e l’efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all’efficace utilizzo delle risorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti;
j) favorisce l’integrazione delle prestazioni sociali previste nei piani individualizzati di intervento sul minore di competenza dei comuni con quelle socio sanitarie e sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere (AO).

ARTICOLO 4
(Compiti degli enti locali)

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall’articolo 6 della legge 328/2000, promuovono la conoscenza e l’applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni:
a) rilasciano l’autorizzazione al funzionamento e accreditano le unità d’offerta della rete sociale;
b) esercitano il controllo su attività, servizi, interventi e progetti che concorrono a definire la rete d’offerta sociale;
c) erogano, ai sensi dell’articolo 17 della legge 328/2000, titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l’accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia;
d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l’effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi;
e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme;
f) svolgono le attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 5 della legge 328/2000 ad esclusione delle funzioni in materia di disabili sensoriali di cui al comma 5, lettera e), del presente articolo.
2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.
3. Gli oneri, derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all’anagrafe dei residenti.
4. I comuni associati nell’ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell’ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell’ambito.
5. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 7 della legge 328/2000, svolgendo le seguenti funzioni:
a) rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio sanitari;
b) programmano gli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale;
c) promuovono la conoscenza e l’applicazione del principio di sussidiarietà nelle funzioni loro attribuite;
d) rilasciano l’autorizzazione al funzionamento delle unità d’offerta socio sanitarie, ai sensi della normativa regionale vigente;
e) continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali.
6. Le province possono, all’interno della loro programmazione, attivare Osservatori sui minori con il compito di analizzare e monitorare la realtà minorile del territorio, fornendo ai comuni un utile strumento per la pianificazione zonale.

ARTICOLO 5
(Rete d’offerta sociale)

1. La rete d’offerta sociale destinata ai minori è costituita da:
a) attività educative, aggregative e ricreative che concorrono alla promozione del benessere dei minori; in particolare servizi ed interventi socio-educativi per la prima infanzia, servizi ed interventi ludico-ricreativi per l’infanzia e di aggregazione per adolescenti, servizi ed interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali, ivi compresi gli interventi di accompagnamento allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, l’assistenza domiciliare ai minori, il sostegno all’integrazione sociale e scolastica dei minori disabili, i servizi socio educativi per disabili, nonché servizi a sostegno delle bambine e dei bambini e delle loro mamme recluse;
b) attività volte a rimuovere le cause del disagio e a tutelare il minore in caso di inesistenza o di inadeguatezza della famiglia, di violenza, maltrattamento e abuso; in particolare, affido, adozione ed interventi e servizi diurni e residenziali quali comunità educative e familiari, centri di pronto intervento, con particolare attenzione ai processi di evoluzione delle probematiche legate alla multietnicità e alla costruzione di percorsi di inclusione sociale, centri di accoglienza per gestanti e mamme con bambini e bambine, servizi di mediazione familiare;
c) attività ed interventi innovativi, inclusi quelli che scaturiscono dalla progettualità diffusa, espressa dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Per le aree di intervento relative al comma 1, con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, sono determinate le tipologie di offerta soggette all’autorizzazione al funzionamento ed all’accreditamento, nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l’autorizzazione al funzionamento delle stesse e gli indicatori per la verifica della qualità dei processi e dei risultati conseguiti, fatte salve le forme sperimentali di interventi sociali e socio-educativi oltre che di solidarietà informale, tutelati dagli articoli 38, quinto comma, e 118, quarto comma, della Costituzione.
3. I membri del Consiglio e della Giunta regionale, nonché i membri dei Consigli e delle Giunte provinciali e comunali, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, hanno la facoltà di visitare le strutture situate sul territorio di loro competenza, accreditate presso la Regione, che ospitano a qualsiasi titolo minori, per verificare la qualità del loro trattamento e il rispetto dei loro diritti.
4. Dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, cessano di trovare applicazione i requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale n. IV/871 del 23 dicembre 1987, per il funzionamento delle strutture destinate ai minori.

ARTICOLO 6
(Rete d’offerta socio sanitaria)

1. La rete d’offerta socio sanitaria rivolta al minore è costituita da:
a) attività, servizi e strutture afferenti alla rete della disabilità,organizzata per garantire interventi residenziali, diurni e domiciliari;
b) attività, ivi compresa la mediazione familiare, svolte dai consultori familiari e adolescenziali;
c) attività, servizi ed interventi volti a prevenire e disincentivare il consumo e l’uso di sostanze illecite, nonché l’abuso di sostanze lecite, anche attraverso la promozione e lo sviluppo delle reti sociali di prevenzione e sostegno. Sono attuate specifiche azioni finalizzate:
1) alla conoscenza ed al monitoraggio delle sostanze psicoattive in circolazione, con particolare attenzione al fenomeno del policonsumo tra i soggetti più giovani;
2) alla prevenzione attraverso interventi di carattere informativo e formativo;
3) alla ricerca di modalità di contatto atte a favorire la presa in carico precoce;
4) allo sviluppo di interventi coordinati, volti al recupero dei minori con problemi di dipendenza;
d) attività e interventi volti a prevenire il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.

ARTICOLO 7
(Rete d’offerta sanitaria)

1. La rete d’offerta sanitaria è costituita dalle attività, dai servizi e dalle strutture pubbliche e private autorizzate e/o accreditate specificamente riservate ai minori in ambito ospedaliero e territoriale. Tutte le attività sono promosse nella logica di integrazione tra aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti locali, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private educative, sociali, sanitarie e scolastiche e famiglie.
2. L’organizzazione dei servizi sanitari rivolti ai minori deve prevedere:
a) forme di accoglienza e informazione specifica, interventi in strutture di ricovero e cura volti a favorire lo svolgimento di attività scolastiche e ludico-ricreative per i più piccoli;
b) azioni finalizzate ad affrontare in modo globale le situazioni a rischio ed i disturbi comportamentali del minore, al fine di favorire un approccio olistico nelle varie fasi della presa in carico;
c) forme di assistenza ambulatoriali, diurne e domiciliari che riducano il ricorso all’ospedalizzazione, soprattutto in relazione a patologie croniche in età evolutiva;
d) possibilità di ospitare in strutture di ricovero e cura, insieme al minore, un familiare;
e) definizione e sviluppo del percorso nascita, al fine di individuare le modalità di assistenza più idonee per la madre ed il bambino, garantendo la continuità delle relazioni affettive e dell’intervento assistenziale dal momento del concepimento al momento dello svezzamento;
f) interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi;
g) approccio multidisciplinare, nonché integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari, sociali ed educativi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici in età evolutiva;
h) attività di informazione e sensibilizzazione, nonché interventi strutturati sulle tematiche relative all’educazione alla salute ed alla prevenzione di comportamenti a rischio, ivi compresi quelli legati ai disturbi alimentari;
i) azioni specifiche a favore dei minori e dei genitori affetti da sindrome da immuno deficienza acquisita.

ARTICOLO 8
(Comitato di coordinamento per l’attuazione delle politiche intersettoriali)

1. E’ istituito il Comitato regionale di coordinamento per l’attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori, composto dalle direzioni generali che attuano interventi in ambito minorile.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate la composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento del comitato.
3. Il Comitato esprime parere tecnico preventivo in merito agli atti di programmazione, alle proposte di legge ed ai provvedimenti amministrativi che incidono sulle politiche regionali per i minori ed in particolare:
a) agli interventi in ambito sociale, socio sanitario e sanitario;
b) agli interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio, alla formazione ed all’inserimento lavorativo;
c) agli interventi in ambito sportivo;
d) agli interventi in ambito culturale;
e) agli interventi in ambito di educazione ambientale e volti a garantire la piena vivibilità del territorio.

ARTICOLO 9
(Osservatorio regionale sui minori)

1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sui minori con il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti alla realtà minorile, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l’adozione delle scelte strategiche.
2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuati i centri di ricerca specializzati, gli esperti in materia preferibilmente operanti nell’area del no profit o nell’ambito universitario e un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni familiari, incaricati di svolgere le attività dell’Osservatorio, nonché le modalità di collaborazione con gli Osservatori costituiti dalle province.
3. L’Osservatorio regionale sui minori collabora con l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità e gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati anche per contrastare con misure preventive, protettive e riparative le pratiche di mutilazione genitale femminile.

ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 4, al finanziamento degli interventi relativi al sistema d’offerta sociale, di cui all’articolo 5 comma 1, e al finanziamento degli interventi relativi al sistema d’offerta socio-sanitaria, di cui all’articolo 6, si provvede, a decorrere dall’anno 2004 con le risorse statali della quota indistinta del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, di cui all’articolo 59, commi 44 e 45, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e con le risorse autonome stanziate all’UPB 3.6.1.1.2.87 “Rafforzare l’organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze”.
2. Alle spese per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle province di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, si provvede, a decorrere dall’anno 2004 con le risorse autonome stanziate alle UPB 3.6.5.1.2.97 “Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili” e 3.6.1.2.2.88 “Piano Sociosanitario Integrato”.
3. Al finanziamento degli interventi relativi al sistema d’offerta sanitario, di cui all’articolo 7, si provvede, a decorrere dall’anno 2004, con le risorse autonome stanziate all’UPB 3.7.2.0.2.256 “Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza”.
4. Agli oneri derivanti dalle attività dell’Osservatorio regionale sui minori, di cui all’articolo 9, si provvede con le risorse statali trasferite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia) stanziate all’UPB 3.6.2.2.2.100 “Iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti”.

ARTICOLO 11
(Abrogazione di norme)

1. E’ abrogato il comma 52 dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).
2. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e la lettera a) del comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia).
3. E’ abrogato il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 14 dicembre 2004

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1111 del 23 novembre 2004