Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Luglio 2007

Legge regionale 14 dicembre 1998, n.43

L.R. Marche 14 dicembre 1998, n. 43: “Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione. Iniziativa III millennio”.

(da BUR Marche n. 105 del 24 dicembre 1998)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, promuove un programma straordinario per interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare architettonico, storico e artistico, nonché la realizzazione di programmi di recupero urbano per gli immobili situati nei centri storici.
2. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano:
a) i teatri storici;
b) i mulini storici ad acqua;
c) le case coloniche storiche in terra cruda;
d) le chiese di interesse storico;
e) i musei;
f) i castelli, le mura e le fortificazioni di interesse storico;
g) altri beni immobili tutelati ai sensi della legge l° giugno 1939,
n. 1089;
h) i programmi di recupero urbano nei centri storici.
3. Negli interventi di cui alle lettere a), d), e), f), g) del comma 2, devono essere compresi gli eventuali beni culturali connessi agli immobili.
4. Agli effetti della presente legge sono considerati centri storici le aree edificate definite zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, o
che possiedono comunque i requisiti delle suddette zone A.
5. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria sono definiti dal regolamento edilizio tipo della Regione. I programmi di recupero urbano sono definiti ai sensi
dell’articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e di quanto indicato nell’articolo 2 della presente legge.

(omissis)

ARTICOLO 4
Modalità di finanziamento degli interventi)

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la misura massima del contributo è elevata al 50 per cento. Il finanziamento da destinare ai programmi di recupero urbano, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), per ciascuna Provincia non può superare il 30 per cento della quota assegnata ai sensi del successivo comma 2. La misura massima del contributo per ciascuno di questi interventi è del 30 per cento.
2. Gli interventi sono finanziati mediante trasferimenti di somme dal bilancio regionale alle Amministrazioni provinciali con i seguenti criteri:
a) 30 per cento in base al territorio;
b) 30 per cento in base alla popolazione;
c) 40 per cento in base al numero dei Comuni di ciascuna Provincia.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di scheda-progetto per la presentazione e la valutazione delle richieste di finanziamento.
4. Le richieste di finanziamento sono presentate alle Province entro sessanta giorni dalla pubblicazione della scheda-progetto nel Bollettino ufficiale della Regione. Le medesime devono prevedere la totale copertura finanziaria dell’intervento comprensivo del contributo regionale nella misura massima prevista. Qualora il contributo regionale sia inferiore, gli enti locali interessati
dovranno garantire l’integrazione del finanziamento previsto.
5. Entro i successivi novanta giorni, le Amministrazioni provinciali, previo parere delle Conferenze provinciali delle autonomie, approvano un programma d’interventi riferito al proprio territorio; nel
programma le Province individuano gli obiettivi da conseguire prioritariamente sulla base di quanto stabilito dell’articolo 6, gli interventi ammessi a finanziamento, il costo degli interventi e la quota a carico della Regione, i soggetti beneficiari ed i termini, a pena di decadenza, per l’inizio ed il completamento delle opere. In caso di mancato adempimento da parte dei soggetti beneficiari, la Provincia propone alla Giunta regionale la decadenza del contributo. I fondi che si rendono disponibili vengono utilizzati nella stessa Provincia per le finalità di cui alla presente legge. Il programma è articolato finanziariamente in tre anni.
6. I programmi provinciali sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di compatibilità ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

ARTICOLO 5
(Soggetti beneficiari dei finanziamenti)

1. Per l’attuazione delle finalità della presente legge, i contributi sono concessi a:
a) Comuni, Comunità montane e Province per la manutenzione, il risanamento e il restauro degli edifici di rispettiva proprietà o utilizzati dai suddetti Enti in virtù di un diritto reale o di obbligazione o in base a concessione;
b) Enti pubblici o altri soggetti proprietari dei beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell’articolo 1;
c) soggetti responsabili dell’attuazione dei programmi di recupero urbano.

ARTICOLO 6
(Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti)

1. Per la determinazione dei programmi per la concessione dei contributi relativi agli interventi su teatri storici, mulini storici ad acqua, case coloniche storiche in terra cruda, chiese di interesse storico, musei, castelli, mura e fortificazioni di interesse storico, altri beni immobili tutelati ai sensi della legge 1089/1939, le Province, per la concessione dei contributi, tengono prioritariamente conto dei seguenti elementi:
a) valore architettonico, artistico e storico degli immobili oggetto di intervento;
b) proprietà pubblica o ecclesiastica dei beni oggetto di intervento;
c) fruibilità pubblica del bene oggetto di intervento;
d) immediato utilizzo del bene a seguito degli interventi da finanziare;
e) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private.
2. Per la determinazione delle priorità per la concessione dei contributi relativi ai programmi di recupero urbano, le Province tengono conto dei seguenti elementi:
a) presenza di programmi che riguardino il recupero di interi centri storici o di consistente parte degli stessi e che prevedano al proprio interno uno o più interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni di cui al comma 2 dell’articolo 1;
b) esemplarità dell’intervento come fattore di riqualificazione del centro storico ed integrazione tipologica degli interventi;
c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;
d) qualità tecnologica, contenimento dei costi, risparmio energetico;
e) utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione.
3. Le Province stabiliscono l’ordine di importanza degli elementi indicati nei commi precedenti.

(omissis)