Legge regionale 13 settembre 2004, n.11
Legge regionale 13 settembre 2004, n. 11:
“Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2004”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 26 del 20 settembre 2004, Supplemento Ordinario n. 9)
(Omissis)
ARTICOLO 10
(Modifica alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000” e successive modifiche)
1. Al comma 5 ter dell’articolo 3 della l.r. 20/1997, come da ultimo modificato dall’articolo 67, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, le parole: “30 settembre 2002” sono sostituite dalle seguenti:”30 giugno 2005”.
(Omissis)
ARTICOLO 23
(Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1982, n. 51, concernente interventi di recupero su immobili di enti pubblici nei centri storici e successive modifiche, alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente contributi agli enti religiosi per gli edifici destinati al culto e successive modifiche ed all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche relativo alle modalità e ai termini per la concessione di benefici o contributi)
1. Al quinto comma dell’articolo 1 della l.r. 51/1982 le parole: “alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali;” sono soppresse.
2. Al comma 1 ter dell’articolo 8 della l.r. 27/1990 le parole: “alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali,” sono soppresse.
3. Al comma 3 bis dell’articolo 93 della l.r. 6/1990 le parole: “alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali,” sono soppresse.
(Omissis)
ARTICOLO 49
(Modifiche alla Tabella A di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3, relativa alle opere pubbliche cui concorre la Regione)
1. Alla Tabella A di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) sono eliminati i seguenti interventi:
(Omissis)
b) sono introdotte le seguenti specifiche:
(Omissis)
2) il contributo di euro 350.000,00 concesso alla Comunità Ebraica di Roma è destinato al rimborso degli oneri sostenuti per le opere di restauro del Tempio Maggiore in occasione del centenario del tempio stesso;
(Omissis)
(Omissis)
ARTICOLO 51
(Modifiche alla Tabella C di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 relativa alle iniziative culturali e sportive di carattere locale cui concorre la Regione)
1. Alla Tabella C di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) sono eliminati i seguenti interventi:
(Omissis)
c) sono introdotte le seguenti specifiche:
1) beneficiario del contributo di euro 15.000,00 per la realizzazione del monumento a Giovanni Paolo II è il Monastero benedettino di S. Giovanni Battista di Boville Ernica anziché il Comune di Boville Ernica;
(Omissis)
(Omissis)
ARTICOLO 54
(Dotazione organica della Giunta regionale)
1. La dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale è stabilita in 442 unità.
2. La dotazione organica del personale di categoria C della Giunta regionale è stabilita in 1.220 unità.
3. La dotazione organica del personale di categoria D della Giunta ragionale è stabilita in 1.510 unità.
4. La direzione regionale competente in materia di personale dovrà provvedere all’inquadramento del personale di cui alla graduatoria del corso-concorso per la qualifica dirigenziale approvata con determinazione del direttore della direzione regionale organizzazione e personale del 23 dicembre 2003, A3508 e successive modifiche.
5. Le posizioni dirigenziali individuali soprannumerarie di cui all’articolo 48, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo al contenimento della spesa pubblica per il personale dirigenziale, sono riassorbite nel ruolo della dirigenza.
6. Sono confermate per l’anno 2005 le disposizioni contenute nell’articolo 48, comma 4, della l.r. 29/2003, concernenti le procedure di reclutamento del personale.
7. E’ estesa agli enti dipendenti dalla Regione, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e alle aziende sanitarie la disposizione contenuta nell’articolo 48, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 29/2003 relativa al reclutamento del personale.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relative al personale degli enti dipendenti dalla Regione, sono estese alle aziende sanitarie e alle IPAB.
(Omissis)
ARTICOLO 68
(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 “, e successive modifiche. Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di competenza regionale)
1. All’articolo 40 bis della l.r. 53/1998, da ultimo modificato dall’articolo 20, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004) le parole: “30 giugno 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.
2. I termini di durata delle concessioni di competenza regionale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5) e lettera b), della l.r. 53/1998, rilasciate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici) ai soggetti indicati dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, già differiti o prorogati al 30 giugno 2004 dall’articolo 36, commi 1 e 2, della l.r. 2/2004, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2004, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.
3. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 2 che scadano dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il 31 dicembre 2004, sono prorogati a quest’ultima data purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.
(Omissis)
Autore:
Regione Lazio
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Beni immobili, Centri storici, Opere pubbliche, Restauri, Bilancio, Enti pubblici, Beneficienza, Sport, Aziende sanitarie, Assistenza, Enti religiosi, Ordini religiosi, Strutture ricettive, Edifici di culto, Contributi, Enti ecclesiastici, Cultura
Natura:
Legge regionale