Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 13 giugno 2001, n.13

Legge regionale 13 giugno 2001, n. 13:
“Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 17 del 20 giugno 2001)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall’ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l’istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in casi di condizioni minorili disagiate.

Art. 2
(Indirizzi di attuazione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, viene sottoscritto un apposito protocollo di intesa tra le Regione Lazio, la Regione Ecclesiastica del Lazio, in rappresentanza delle Diocesi di Roma e del Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, con il quale sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta, attraverso le attività di oratorio o attività similari dalla parrocchia e dai suddetti istituti ed enti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

Art. 3
(Programmazione degli interventi)

1. Le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all’articolo 1.
2. La Regione, avvalendosi di una commissione da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1 e concede finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall’articolo 4, sulla base di una graduatoria formulata secondo specifici criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi dell’articolo 2.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’esercizio finanziario 2001 è istituito nel bilancio regionale di previsione relativo all’anno 2001 il capitolo n. 28129 denominato “Finanziamenti alle parrocchie, agli istituti cattolici ed agli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato per la realizzazione di progetti di carattere sociale-educativo” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni.
2. Alla copertura di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dello stesso ammontare dal capitolo n. 49001, lettera d) del bilancio di previsione 2001.