Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Luglio 2007

Legge regionale 13 giugno 1989

Legge regionale 13 giugno 1989, n. 38: Norme per la ripartizione dei proventi di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente “Norme per la edificabilità di suoli” e istituzioni del Comitato tecnico consultivo regionale per l’edilizia destinata al culto”.

ARTICOLO 1
Finalità

1. In attuazione dell’ articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni di cui agli articoli 3. 5, 10 15 e 18 della stessa legge, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è riservata all’ edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all’ articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’ articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Tale quota ha come base il 10 per cento annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione fermo restando il conguaglio della quota di base nell’ arco triennale in conformità dei programmi approvati.

ARTICOLO 2
Disciplina delle opere per servizi religiosi

1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determina ai sensi dell’ articolo 1, le autorità competenti, secondo l’ ordinamento della confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alle priorità , dell’ ammontare e alle forme del concorso richiesto.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorità indicate nell’ ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell’ intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonchè l’ ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di Comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L’ erogazione dell’ 80 per cento del contributo annuale previsto avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all’ opera o alla parte dell’ opera finanziata.
4. I programmi adottati dal consiglio comunale dovranno essere trasmessi, entro il termine di 60 giorni dalla adozione, per la valutazione al Comitato tecnico consultivo regionale di cui al successivo articolo 5.
5. Agli enti religiosi, verranno assegnate, sotto forma di cessione, anche le aree classificate per la costruzione di chiese ed altri edifici per servizi religiosi nelle previsioni dei piani regolatori generali e dei piani di fabbricazione anche all’ esterno dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

ARTICOLO 3
Individuazione delle aree

1. Le aree di cui all’ ultimo comma dell’ articolo 2 per i nuovi piani regolatori, per i nuovi piani di fabbricazione e per i loro aggiornamenti dovranno essere individuati previa consultazione con l’ autorità religiosa territorialmente competente.

ARTICOLO 4
Parametri di superficie

1. Nei Comuni e frazioni aventi popolazione inferiore ai 1000 abitanti le superfici da destinare all’ edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi non devono essere comunque inferiori a mq 2000 per edificio.

ARTICOLO 5
Istituzione e composizione del Comitato tecnico consultivo regionale
per l’edilizia del culto

1. E’ istituito presso l’ Assessorato regionale dei lavori pubblici il Comitato tecnico consultivo regionale per l’ edilizia del culto.
2. Di tale Comitato fanno parte:
– l’ Assessore dei lavori pubblici che esercita la funzione di Presidente o un suo delegato;
– il Presidente della Conferenza episcopale sarda o un suo delegato;
– il rappresentante tecnico delle diocesi sarde;
– i sovrintendenti dei beni ambientali, architettonici e
artistici delle quattro Province sarde, nel caso di opere
di restauro;
– un rappresentante dei Comuni interessati all’ assegnazione
delle aree di cui al secondo comma dell’ articolo 2 della presente legge;
– da due architetti particolarmente esperti in edilizia per il culto nominati dall’ ordine regionale della categoria.
3. Funge da segretario un funzionario direttivo dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

ARTICOLO 6
Compiti del Comitato

1. Tale Comitato, a cui dovranno essere trasmessi i programmi del precedente articolo 2, provvederà alla valutazione delle proposte di costruzione e di ristrutturazione degli edifici di culto, nonchè alla valutazione dei programmi di ripartizione delle somme a tale scopo disponibili ai sensi della normativa statale e regionale in vigore, ivi comprese quelle derivanti dal disposto dell’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. Ai componenti di tale Comitato spetta il trattamento previsto dalla normativa regionale in vigore.

ARTICOLO 7
Norma finanziaria

(omissis)