Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Luglio 2006

Legge regionale 13 gennaio 2005, n.29

Legge regionale 13 gennaio 2005, N. 2: “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”

(da: “Bollettino Ufficiale Regione lazio” N. 2 del 20 gennaio 2005 Supplemento ordinario N. 9)

(Omissis)

ARTICOLO 8
(Liste e candidature)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della l. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. III – Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.

3. II medesimo esonero, in deroga all’articolo 1, comma 11, della l. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.

4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l’atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali

5. Il numero 4 dell’ottavo comma dell’articolo 9 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:

“4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessat all’organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.”.

(Omissis)

Autore: Regione Lazio
Nazione: Italia
Parole chiave: Simboli, Elezioni, Immagini religiose
Natura: Legge regionale