Legge regionale 13 febbraio 2003, n.1
Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1:
“Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 7 del 13 febbraio 2003, Supplemento n. 1)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge, in conformità agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con il vincolo del rispetto degli interessi espressi dalle tavole fondative e dagli statuti originari. Sono fatte salve le procedure e l’acquisizione di pareri della competente autorità ecclesiastica derivanti da Concordati e Intese fra lo Stato e le confessioni religiose.
ARTICOLO 2
(Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi)
1. Gli enti, pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni dell’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dell’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), nonché alla realizzazione delle attività e iniziative, inerenti in particolare al sistema educativo-formativo, promosse dalla Regione nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 4, comma 121, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) e finalizzate alla piena attuazione della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome); concorrono altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative.
2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione. La Regione assicura parità di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell’accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.
ARTICOLO 3
(Trasformazione delle IPAB)
1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 30 settembre 2003, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.
2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente ed al comune in cui l’ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall’acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente direzione generale della Giunta regionale convoca un’apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l’IPAB interessata, per l’assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza è assunta con deliberazione della Giunta regionale. L’entità del requisito patrimoniale previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è ridotta alla metà.
3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).
4. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, l’adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 3.
5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.
6. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in ASP, così come la fusione di IPAB di cui all’articolo 5, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro; eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compreso l’anzianità maturata. Agli enti riordinati in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 “Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati”, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7. Agli atti di riordino delle IPAB si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del d.lgs. 207/2001.
ARTICOLO 4
(Intervento sostitutivo)
1. Per le IPAB che, alla scadenza del 30 settembre 2003, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell’articolo 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale nomina, su designazione del comune dove l’IPAB inadempiente ha sede legale, un commissario con il compito di procedere, entro il 31 dicembre 2003, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell’articolo 3.
2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) struttura associativa;
b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata;
c) finalità di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa;
d) riconoscimento, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382, concernente “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato”), come istituzioni svolgenti prevalente attività educativo-religiosa.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede alla trasformazione in ASP.
4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all’articolo 5.
5. Il commissario valuta altresì l’eventuale sussistenza delle condizioni previste per l’estinzione dell’ente, ai sensi dell’articolo 6.
6. Qualora si verifichino le condizioni di cui all’articolo 4, comma 34, della l.r. 1/2000, la Giunta regionale, all’atto dello scioglimento dell’organo ordinario di amministrazione, attribuisce al commissario nominato a norma del comma 1 l’amministrazione dell’ente.
7. Per le IPAB che, all’entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l’incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.
(Omissis)
Autore:
Regione Lombardia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
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Natura:
Legge regionale