Legge regionale 13 aprile 2001, n.7
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 7: “Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 16 del 20 aprile 2001)
(Omissis)
Art. 14
(Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroghe ed esclusioni)
1. Non sono soggetti agli obblighi della presente normativa ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell’ambiente:
a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.
2. L’allestimento di tali campeggi deve essere preventivamente autorizzato, per il periodo definito, dal Comune sul cui territorio si intende organizzare il soggiorno, sentita l’autorità sanitaria locale.
3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, da allegare alla domanda di autorizzazione all’esercizio, di cui costituisce requisito indispensabile.
(Omissis)
Autore:
Regione Lombardia
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sicurezza, Onlus, Sanità, Scopi religiosi, Igiene, Scopi culturali, Scopi sociali, Aziende ricettive all'aria aperta, Campeggi temporanei, Scopi educativi
Natura:
Legge regionale