Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge regionale 13 aprile 2001, n.11

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 35 del 17 aprile 2001)

(Omissis)

Art. 30
(Funzioni delle autonomie funzionali e locali)

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative a:
a) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d’epoca, sulla base degli standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
b) pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive;
c) requisiti oggettivi e soggettivi delle agenzie di viaggio, degli organismi ed associazioni senza fini di lucro e dei direttori tecnici d’agenzia;
d) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione alle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
e) attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica, nonché di promozione locale in ciascuno degli ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea come individuati dall’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 “Organizzazione turistica della Regione” e successive modificazioni;

(Omissis)

CAPO II – TERRITORIO ED URBANISTICA

SEZIONE I – URBANISTICA

Art. 58
(Funzioni della Regione)

1. Sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni:

(Omissis)

l) determinazione dell’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione ai sensi degli articoli 82 e 83 della legge regionale n. 61/1985;

(Omissis)

CAPO V – LAVORI PUBBLICI

Art. 88
(Funzioni della Regione)

1. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

(Omissis)

f) programmazione e individuazione degli interventi in materia di edilizia di culto;
g) valutazione tecnico amministrativa e approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale ai sensi delle specifiche normative di settore.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvata una legge di riforma organica della disciplina dei lavori pubblici in attuazione dei principi e degli indirizzi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 89
(Funzioni degli Enti locali)

1. Le funzioni relative alla programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di tutte le opere pubbliche, non espressamente mantenute alla competenza regionale ai sensi dell’articolo 88, sono trasferite ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo la rispettiva competenza.
2. La valutazione tecnico-amministrativa e l’attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di interesse regionale sono effettuate dagli enti nella cui rispettiva competenza rientra la relativa esecuzione fatto salvo quanto disposto dall’articolo 88 comma 1 lettera g).
3. Le funzioni di progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 88, sono delegate alle province.
4. Ai comuni sono trasferite le competenze relative al ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, nonché alla realizzazione esecutiva di interventi in materia di edilizia di culto.

(Omissis)

TITOLO IV – SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

CAPO I – AMBITO DI INTERVENTO

Art.111
(Ambito di intervento)

1. In attuazione al decreto legislativo n. 112/1998 il presente titolo, previa individuazione delle funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento delle funzioni agli enti locali ed alle autonomie funzionali nella materia servizi alla persona e alla comunità.
2. Il settore servizi alla persona ed alla comunità attiene, in particolare, alle materie tutela della salute, servizi sociali, formazione professionale, istruzione scolastica e beni e attività culturali.

(Omissis)

SEZIONE II – SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Art. 125
(Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Veneto per ragioni di lavoro, nonché gli apolidi residenti nel Veneto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio regionale che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

(Omissis)

Art. 132
(Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale)

1. Alla programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali concorrono, ciascuno per le proprie competenze e capacità, oltre alla Regione e agli enti locali territoriali, le ULSS, le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 328/2000 dotati di autonoma potestà decisionale, economico-patrimoniale ed organizzativa inseriti in registri e albi regionali.

(Omissis)

6. Le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge n.328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, sono individuati dalle normative di settore e precisamente:
a) IPAB di cui alla legge n. 6972/1890;
b) cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
c) fondazioni e associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;
d) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
e) enti religiosi di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”, operanti nel sociale ed in possesso delle idoneità, di cui all’articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, ove richiesta;
f) soggetti aventi scopo di lucro disciplinati dal libro V, titolo V del codice civile, che perseguono finalità in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all’articolo 127, ove richiesta per l’esercizio della propria attività;
g) associazioni non riconosciute disciplinate dall’articolo 36 del codice civile operanti in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all’articolo 127, ove richiesta per l’esercizio della propria attività.
7. La Giunta regionale entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge n.328/2000 determina, i criteri e le modalità per l’attivazione di tavoli di confronto con i soggetti di cui al comma 6 in occasione della programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali a livello regionale.

(Omissis)

CAPO III – FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 135
(Finalità e principi)

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, attuano l’integrazione fra il sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro, allo scopo di promuovere la crescita civile, culturale e professionale della persona mediante azioni pubbliche, private e dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 328/2000, nel settore dell’istruzione, della formazione professionale, dell’orientamento e del diritto allo studio, attuate nella dimensione della formazione iniziale, continua e ricorrente.
2. Le funzioni di governo dell’offerta formativa integrata sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali nel rispetto dei principi di coerenza, di completezza dell’offerta nonché di pari opportunità nella fruizione, da parte dei cittadini, del pluralismo delle proposte.

(Omissis)

CAPO IV – BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 143
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita direttamente o in concorso con lo Stato e gli enti locali, le funzioni e le competenze in materia di beni e attività culturali di cui al presente capo.
2. La Regione inoltre promuove:
a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
b) lo sviluppo la diffusione la valorizzazione della cultura incentivando l’attività di soggetti sia pubblici che privati operanti nel territorio, nel rispetto della pluralità e dell’autonomia creativa.
3. In particolare la Regione:
a) esercita attività di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento, sperimentazione;
b) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dal Capo V del decreto legislativo n. 112/1998;
c) concorre con lo Stato all’azione di tutela dei beni culturali ed esercita direttamente la tutela dei beni librari;
d) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti all’azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati e promuove lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali;
e) attua la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza regionale, anche mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali ed eventualmente con altri soggetti pubblici e privati;
informativi e statistici, eventualmente in raccordo con altre pubbliche Amministrazioni.

(Omissis)

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l’insediamento e il funzionamento della commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

(Omissis)