Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Aprile 2012

Legge regionale 12 marzo 2012, n.6

L.R. Valle d'Aosta 12 marzo 2012, n. 6: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo.

(B.U.R. 27 marzo 2012, n. 14)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove, in ogni ambito e attività di propria competenza, la diffusione degli ideali di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli, la valorizzazione dei diritti delle minoranze, nonché il mantenimento della memoria di coloro che si sono sacrificati e hanno operato contro ogni tentativo di strage, genocidio o crimine contro l'umanità.
2. In particolare, la Regione promuove la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza e le iniziative volte ad approfondire, diffondere e mantenere viva la memoria degli eventi che hanno segnato la collettività italiana e valdostana in relazione ai fondamenti e allo sviluppo dell'assetto democratico dell'Europa, dell'Italia e della Valle d'Aosta, riconoscendo a tali finalità una valenza educativa e formativa, in armonia con:
a) il decreto legislativo 20 aprile 1948, n. 322 (Dichiarazione di festa nazionale del giorno 25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del territorio italiano), ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342;
b) la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti);
c) la legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati);
d) la legge 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).
3. Ai fini della presente legge, per Memoria si intende il ricordo attivo dei fatti che hanno fortemente caratterizzato la storia contemporanea italiana, quali l'avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti, l'esodo giuliano-dalmata-istriano, il terrorismo e le stragi di matrice terroristica.

Art. 2
(Iniziative e attività)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede alla realizzazione, o interviene a patrocinio e sostegno, di iniziative e attività educative, scientifiche, culturali e commemorative rivolte all'intera comunità valdostana e finalizzate a mantenere e perpetuare la Memoria, con particolare attenzione alle giovani generazioni.
2. E' istituito, con deliberazione della Giunta regionale, il Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria, di seguito denominato Comitato, composto:
a) dal Presidente della Regione, che lo presiede;
b) dal Presidente del Consiglio regionale;
c) dall'assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura;
d) da un rappresentante della minoranza consiliare, da essa designato;
e) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);
f) dal Presidente dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta;
g) da un rappresentante delle associazioni di cui all'articolo 4, designato congiuntamente dalle associazioni stesse.
3. Ciascun componente di cui al comma 2 può delegare altro soggetto per la partecipazione a singole sedute del Comitato.
4. Il Comitato definisce annualmente le linee prioritarie di intervento al fine della predisposizione del programma delle attività per l'anno successivo e della definizione, in particolare, delle attività da realizzarsi direttamente dalla Regione e di quelle che la stessa intende patrocinare o finanziare mediante contributi concessi a enti, associazioni e organismi senza fini di lucro.
5. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approva con propria deliberazione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il programma delle attività sulla base delle linee prioritarie proposte dal Comitato ai sensi del comma 4, individuando altresì le strutture regionali competenti e, nel limite delle disponibilità finanziarie, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la valutazione delle attività ammissibili, nonché ogni altro adempimento e aspetto, anche procedimentale.
6. Le sedute del Comitato sono valide quando a esse partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, dirime il voto del presidente.
7. Il Comitato resta in carica per cinque anni ed è comunque rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.
8. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita.
Art. 3
(Contributo per il funzionamento dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce e sostiene la funzione dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta. A tal fine, eroga un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto medesimo, stabilito annualmente con la legge di bilancio ai sensi della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

Art. 4
(Contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati operanti in Valle d'Aosta)

1. La Regione, a sostegno della loro attività di promozione sociale, tutela degli associati e mantenimento della Memoria, concede contributi alle associazioni rappresentative degli ex-combattenti, partigiani, resistenti, deportati, ex-internati, mutilati ed invalidi di guerra operanti nel territorio regionale, anche quali organi periferici di associazioni nazionali il cui statuto preveda un'articolazione su base regionale.
2. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i requisiti, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 5
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 9 aprile 1979, n. 16;
b) la legge regionale 27 novembre 1990, n. 69;
c) la legge regionale 26 maggio 1993, n. 53;
d) l'articolo 38 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
e) l'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 108.800 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, nelle UPB 01.07.01.13 (Altri interventi di carattere culturale) e 01.07.02.10 (Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:
a) nell'UPB 01.01.01.11 (Giunta Regionale e Presidente della Regione) per annui euro 15.000;
b) nell'UPB 01.05.03.10 (Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria) per annui euro 10.000;
c) nell'UPB 01.07.02.10 (Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento) per annui euro 76.000;
d) nell'UPB 01.15.02.12 (Altri interventi correnti non ripartibili) per annui euro 7.800.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Gli articoli 2, comma 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2013.