Legge regionale 12 marzo 2008, n.3
L.R. Lombardia 12 marzo 2008, n. 3: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
(omissis)
ARTICOLO 7
Diritti della persona e della famiglia
[…]
2. I gestori delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali assicurano:
a)la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e la costante informazione sulla condizione degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate;
b)l’accesso alle strutture dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti.
(omissis)
Autore:
Regione Lombardia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ministri di culto, Assistenza, Malati, Pazienti, Volontari, Unità d’offerta sociali, Strutture assistenziali
Natura:
Legge regionale