Legge regionale 12 luglio 1999, n.22
Legge regionale 12 luglio 1999, n. 22:
“Disposizioni in materia di istruzione e cultura”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 28 del 14 luglio 1999)
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 36 della legge regionale 4/1992, concernente l’Associazione Internazionale dell’Operetta)
1. All’articolo 6, comma 56, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole “commi da 2 a 20” sono sostituite dalle parole “commi da 2 a 16”.
2. All’articolo 36, comma 17, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono aggiunte, in fine, le parole “e a sostenerne l’attivita’ di spettacolo nella regione”.
3. In relazione a quanto disposto dal comma 2, alla denominazione del capitolo 5304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l’anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole “e a sostegno dell’attivita’ di spettacolo nella regione”.
ARTICOLO 2
(Modifiche a norme in materia di diritto allo studio)
l. L’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 3
1. Ai destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono concessi assegni di studio nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi.
2. La misura massima degli assegni e’ fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in un importo differenziato per le scuole dell’obbligo e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza. In nessun caso l’importo dell’assegno concesso puo’ essere superiore all’80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.
3. Gli assegni sono concessi fino alla misura di cui al comma 2 ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell’IRPEF non superiore a lire 50 milioni. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente, quali risultano dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell’assegno. Ai fini della determinazione dell’importo del reddito complessivo, come definito ai sensi del presente comma, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a lire 5 milioni.
4. La misura massima dell’assegno e’ ridotta al 75 per cento dell’importo determinato ai sensi del comma 2 per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo e’ compreso nella fascia tra lire 50 milioni e lire 75 milioni, e, rispettivamente, al 50 per cento dell’importo medesimo per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo e’ compreso nella fascia tra lire 75 milioni e lire 100 milioni.”.
2. All’articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il comma 47 e’ sostituito dal seguente:
“47. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle famiglie aventi un reddito imponibile complessivo non superiore a lire 50 milioni, che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, un contributo, nella misura massima di lire un milione, a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico ed acquisto di testi scolastici.”.
3. All’articolo 16 della legge regionale 3/1998, il comma 49 e’ abrogato.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione limitatamente all’anno 1999.
5. Per le finalita’ previste dall’articolo 3 della legge regionale 14/1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e’ autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’anno 1999 a carico del capitolo 5029 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l’anno 1999 – alla rubrica 22 – programma 0.15.1 – spese correnti – categoria 1.6 – sezione VI – con la denominazione
“Assegni di studio agli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie non statali per le spese di iscrizione e di frequenza” e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l’anno 1999.
6. Per le finalita’ previste dall’articolo 16, comma 47, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e’ autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 1999 a carico del capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l’anno 1999, il cui stanziamento e’ elevato di pari importo.
7. All’onere complessivo di lire 5.500 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 40 dell’elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
(Omissis)
ARTICOLO 4
(Modifica alla legge regionale 55/1990 in materia di diritto allo studio universitario)
1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, e’ aggiunto il seguente:
“Art. 27 bis (Contributi per attivita’ convittuale)
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 27, gli Enti, sulla base delle indicazioni del piano di cui all’articolo 19, con particolare riguardo a quelle contenute nel comma 3, lettera a), possono erogare contributi a favore di soggetti privati, operanti nel Friuli-Venezia Giulia, che svolgano attivita’ convittuale a favore di studenti universitari, ove gli stessi posseggano i requisiti previsti dall’articolo 28 per la partecipazione alla procedura concorsuale.
2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 e non possono superare per ciascuno studente un ammontare pari al 50 per cento del costo medio unitario regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli Enti.
(Omissis)”
2. Per le finalita’ dell’articolo 27 bis della legge regionale 55/1990, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, lo stanziamento autorizzato dal bilancio regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 55/1990, a carico del capitolo 5080, e’ aumentato di lire 200 milioni per l’anno 1999.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, alla denominazione del capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l’anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole “e la concessione di contributi a soggetti privati che svolgano attivita’ convittuale in favore degli studenti universitari”. All’onere di lire 200 milioni per l’anno 1999, derivante dal comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dei articoli 6 e 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell’Assessore alle finanze del 20 gennaio 1999, n. 15.
(Omissis)
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Dossier:
Scuola e Religione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Cultura, Istruzione, Scuola, Diritto allo studio, Assegni di studio, Università, Convitti, Scuole non statali
Natura:
Legge regionale