Legge regionale 12 gennaio 2005, n.1
Legge regionale 12 gennaio 2005, N. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 – 2007 della Regione Puglia”.
(da: “Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” del 13 gennaio 2005 N. 6, Supplemento)
(Omissis)
ARTICOLO 17
(Norme in materia di spesa sanitaria)
1. Al comma 7 dell’articolo 21 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il risultato economico positivo utilizzabile è determinato dopo l’applicazione del comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).”.
2. All’articolo 21 della l.r. 1/ 2004 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7 bis Per l’anno 2004, nel caso di superamento del valore di riferimento del 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale, in ambito regionale e di singola azienda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 35, della legge 662/1996, il 50 per cento del residuo risultato economico positivo, entro il limite del superamento per ciascuna azienda, affluisce ad apposito fondo regionale da utilizzare per iniziative finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.”.
3. In attuazione del protocollo d’intesa tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro della salute, Regione Puglia e Casa sollievo della sofferenza di S. Giovanni Rotondo, l’onere a carico della Regione, pari a euro 35 milioni, decurtati di euro 8.306.004,00 di cui all’articolo 25 della l.r. 14/2004, è coperto
con le risorse del fondo sanitario regionale non ancora liquidate alla Casa sollievo della sofferenza, all’interno dei tetti di spesa fissati con i riparti annuali degli esercizi 2002 e 2003.
4. All’articolo 6, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese – ARES), come modificato dall’articolo 14 della l.r. 20/2002, la percentuale del 50 per cento è elevata al 75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.
5. Il finanziamento dell’attività dell’ARES, a decorrere dall’anno 2005, è fissato nell’ambito del documento annuale d’indirizzo economico e funzionale. Fino all’approvazione del documento d’indirizzo economico e funzionale l’ARES è autorizzata a iscrivere nel bilancio preventivo economico la somma riconosciuta per l’anno 2004 incrementata dell’8 per cento.
L’ARES è autorizzata a utilizzare gli utili di gestione di ciascun anno anche per il finanziamento degli esercizi successivi e per iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria. Al maggior onere derivante da tale incremento si provvede mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 741090.
6. Il trattamento economico annuo base dei direttori sanitari e amministrativi aziendali delle aziende sanitarie, definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319 (Modificazioni e integrazioni al dpcm 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie), in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali e, comunque, in misura non superiore all’80 per cento di quello del direttore generale, è calcolato con riferimento alle voci stipendiali fisse e continuative, compreso la tredicesima mensilità, con esclusione della retribuzione di risultato e di eventuali assegni ad personam.
7. Il trattamento economico di cui al comma 6 è determinato con riferimento alla media delle retribuzioni corrisposte in ambito regionale e non al livello massimo contrattualmente riconoscibile ai direttori di dipartimento, fermo restando il limite massimo dell’80 per cento del trattamento del direttore
generale.
8. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il trattamento economico annuo spettante ai direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie è fissato in euro 123.949,00. Ai direttori generali delle aziende sanitarie il trattamento è fissato nella misura annua di euro 154.937,00.
9. In conseguenza dell’implementazione dei servizi di emergenza-urgenza previsti dal piano sanitario regionale, agli enti ecclesiastici C. Panico di Tricase e Miulli di Acquaviva delle Fonti è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000), la remunerazione, per i costi standard di produzione, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
10. Per l’ente ecclesiastico C. Panico di Tricase, a fronte di prestazioni rese e in conseguenza dell’equiparazione delle tariffe alle aziende ospedaliere, il tetto di spesa è elevato di ulteriori euro 2 milioni 500 mila per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Per l’ente ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti il
tetto di spesa fissato con il documento d’indirizzo economico e funzionale per l’anno 2004 è elevato di euro 3 milioni.
11. Per l’ente ecclesiastico Casa Divina Provvidenza Opere Don Uva di Bisceglie e Foggia il tetto di spesa fissato con il documento d’indirizzo economico e funzionale per l’anno 2004 è elevato a euro 67.861.002,00. Contestualmente all’attivazione delle U.O. complesse per acuti in attuazione di quanto previsto con il piano di riordino ospedaliero, l’attività riabilitativa connessa deve essere considerata ai fini della remunerazione di livello ospedaliero.
(Omissis)
ARTICOLO 33
(Norme in materia di personale)
1. Nella dotazione organica dei presidi ospedalieri dotati di due o più stabilimenti, oltre al direttore sanitario, dirigente di struttura complessa di presidio, deve essere obbligatoriamente prevista la figura di dirigente di struttura semplice per ciascun stabilimento.
2. Nei presidi ospedalieri dotati di due o più stabilimenti, con una dotazione complessiva superiore a mille posti letto, può essere prevista una seconda struttura complessa di anestesia e rianimazione e di cardiologia.
3. Il personale di assistenza religiosa rientra nella categoria del personale di assistenza diretta di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c), della l.r. 19/2003.
(Omissis)
Autore:
Regione Puglia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ospedali, Istituti religiosi, Assistenza, Case di cura
Natura:
Legge regionale