Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Febbraio 2005

Legge regionale 12 aprile 1990, n.21

Legge regionale 12 aprile 1990, n. 21: “Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” n. 31 del 14 aprile 1990)

ARTICOLO 1
Contributi per opere di culto

1. L’amministrazione regionale, d’intesa con la competente autorità religiosa, che per la chiesa cattolica è l’Ordinario Diocesano e per le confessioni non cattoliche è quella riconosciuta a norma di legge, è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed “una tantum” per la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione di opere di culto e di mistero pastorale, compresi l’ufficio e l’abitazione del parroco, e le relative pertinenze nonchè di istituti di istruzione religiosa con priorità per i completamenti, i consolidamenti e gli adeguamenti strutturali e antisismici e per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.
2. I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni 20 nella misura annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l’iniziativa delle opere.
3. I contributi “una tantum” sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 90 per cento per i lavori attinenti alle chiese.
4. La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell’ area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonchè una quota, per spese generali o di collaudo, non superiori al 7 per cento di tale costo.
5. Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente secondo comma, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate dalle Autorità religiose indicate nel precedente primo comma, dagli Enti Locali o dagli Enti o Istituti proprietari, entro il 31 marzo di ogni anno e nella prima applicazione della presente legge entro novanta giorni dall’ entrata in vigore della stessa.
6. Entro gli stessi termini e con le stesse modalità l’Ordinario Diocesano o l’Autorità religiosa competenti inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente terzo comma.
7. Per l’ ottenimento della concessione formale dei contributi, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovranno essere presentati, nei termini che saranno stabiliti dall’Assessore regionale delegato a trattare la materia dei Lavori Pubblici, il progetto esecutivo con l’indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.
8. Alla concessione e all’erogazione dei contributi provvede con apposito decreto l’Assessore regionale dei Lavori Pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 1, della Legge regionale 26 agosto 1992, n. 18; dall’art. 1, della Legge regionale 16 gennaio 1995, n.2; e dall’art. 8 bis, della Legge regionale 5 maggio 2001, n. 7.

ARTICOLO 2
Procedura per l’erogazione dei contributi in caso di accensione di mutui

1. Nel caso che gli Ordinari Diocesani contraggano mutui per l’esecuzione dei lavori previsti dal secondo comma del precedente articolo, il contributo viene corrisposto direttamente all’istituto mutuante.
2. Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonchè la Cassa Depositi e Prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali previsti dalle leggi regionali.
3. Per i mutui contratti con gli istituti e gli enti di cui al precedente comma la garanzia è prestata, oltre che dalla Regione, dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi, recando le disposizioni vigenti presso l’ istituto mutuante e sulla base di apposita convenzione predisposta dall’Assessorato regionale ai lavori Pubblici ed approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
4. L’approvazione dei progetti delle opere ammesse a contributo da parte degli Enti Locali (Comuni, Province, Regione) equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia di opere pubbliche.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 2, della Legge regionale 26 agosto 1992, n. 18 e dall’art. 8 bis, della Legge regionale n. 2 maggio 2001, n. 7

ARTICOLO 3
Disciplina urbanistica dei servizi religiosi

1. Con la presente legge regionale vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dello articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell’ambito dei Comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 4
Definizione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, secondo comma, lettera B, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio;
c) gli immobili adibiti, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educativa, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.
2. In relazione al disposto dell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 2, della Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 2.

ARTICOLO 5
Dimensionamento e localizzazione

1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni ove possibile assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune specificatamente riservate ai servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2.
2. Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.
3. Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell’ambito delle zone omogenee di tipo C di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una superficie minima di metri quadrati 2000 per ogni insediamento ferme restando le entità minime di rapporti previsti per gli altri servizi di interesse comune.
4. La localizzazione delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate sentiti i pareri delle competenti autorità religiose ove ricorrano i requisiti di cui al precedente articolo 3.
5. In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate all’ attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati all’articolo 1, proporzionalmente alla loro consistenza nel Comune.

ARTICOLO 6
Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti

1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od ovvero entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente articolo 5.
2. La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici è definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale non soggetta al visto di legittimità di cui all’articolo 59 della legge 10 febbraio 1953.
3. La deliberazione diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione della stessa all’Assessorato regionale all’Urbanistica; negli altri casi la variante segue l’ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.

ARTICOLO 7
Devoluzione contributi urbanizzazione secondaria

1. I Comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una aliquota non inferiore al 10 per cento dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti.
2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati avuto riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell’anno precedente, anche relativamente all’edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per cessione delle relative aree.
3. I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 1, proporzionalmente alla loro consistenza nel Comune.
4. I contributi entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione delle attrezzature di cui al precedente articolo 2 o per gli interventi su quelle esistenti nell’ ambito del territorio del Comune che ha effettuato i relativi versamenti.
5. A tal fine le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sull’utilizzazione delle somme percepite.
6. E’ in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare il rapporto con il Comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente articolo 4.
7. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 3, della Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 2.

ARTICOLO 8
Norma finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l’ esercizio finanziario 1990, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 2323204 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all’esercizio finanziario 1990.
2. Per gli anni successivi la corrispondenza spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell’ articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l’apposita legge finanziaria che l’accompagna.

ARTICOLO 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.