Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Maggio 2005

Legge regionale 12 agosto 2002, n.34

Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34:
“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 15 del 16 agosto 2002, Supplemento Straordinario n. 1 del 19 agosto 2002)

(Omissis)

CAPO X – Turismo

ARTICOLO 54
(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:
a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell’ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all’attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;
d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d’epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
h) tenuta dell’albo provinciale delle associazioni pro loco;
i) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
l) la promozione dell’attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;
m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l’attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell’articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;
n) le agenzie di viaggio e turismo;
o) le associazioni pro loco;
p) la concessione di contributi;
q) l’abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;
r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;
s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;
t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all’esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell’attività professionale;
u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l’attività di vigilanza e la tenuta degli albi.
2. Le Province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

(Omissis)

CAPO V – Beni e attività culturali

ARTICOLO 143
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:
a) la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario;
b) la tutela del patrimonio bibliografico;
c) la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
d) la formulazione di proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/98 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

ARTICOLO 144
(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali beni culturali che interessano l’intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all’art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Allo stesso fine esse:
a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;
b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l’intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all’art. 153, comma 3 del decreto legislativo 112/1998, con particolare riguardo all’equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all’integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all’istruzione scolastica e alla formazione professionale, all’educazione degli adulti.
3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto legislativo 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

ARTICOLO 145
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai Comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i Comuni curano in particolare le attività di cui all’art. 152, comma 3 del decreto legislativo 112/98. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.
3. Salvo le funzioni della Regione e delle Province, i Comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all’art. 153, comma 3 del decreto legislativo 112/98, con particolare riguardo all’equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all’integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all’istruzione scolastica, all’educazione degli adulti.
4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto legislativo 112/98 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

(Omissis)