Legge regionale 12 agosto 1998, n.32
L.R. Umbria 12 agosto 1998, n. 32: “Interventi per i beni culturali danneggiati dagli eventi sismici”.
(da BUR Umbria n. 51 del 18 agosto 1998 – SUPPLEMENTO ORDINARIO)
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la programmazione e l’attuazione degli interventi per la ricostruzione, il ripristino, il miglioramento sismico e funzionale degli immobili rientranti nella tipologia dei beni culturali.
2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai beni culturali pubblici i beni culturali privati ad uso pubblico in particolare gli archivi, le biblioteche, i musei e le chiese.
3. La Giunta regionale stipula con i soggetti proprietari apposite convenzioni al fine di regolare la fruibilità pubblica degli edifici e dei servizi privati oggetto degli interventi della presente legge.
4. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati sulla base del programma finanziario approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia a quanto previsto dal D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61 e dalla relativa legge regionale di attuazione.
(omissis)
ARTICOLO 3
(Criteri di priorità)
1. Il programma è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
a) opere volte alla sicurezza e tutela dei beni culturali;
b) riapertura dei servizi al pubblico, ivi compresi musei, biblioteche, archivi e chiese;
c) coerenza con la programmazione regionale per le opere pubbliche e con i programmi di settore per gli archivi, le biblioteche e i musei nonché con gli strumenti della programmazione negoziata;
d) opere ricomprese nei progetti speciali promossi dallo Stato e dalla Regione tesi all’innovazione e rispondenti ad esigenze d’urgenza;
e) miglioramento funzionale dei beni e dei servizi culturali;
f) opere necessarie al rientro nelle abitazioni con caratteristiche monumentali di singoli o di collettività.
2. All’interno dei singoli criteri costituisce ulteriore priorità la realizzazione di opere cofinanziate per almeno il 20 per cento dell’intero importo da altri enti pubblici e da privati. Le priorità sottostanno alla coerenza con gli strumenti finanziari utilizzati. L’ordine delle priorità è pertanto stabilito nel rispetto delle specifiche destinazioni delle risorse.
(omissis)
Autore:
Regione Umbria
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finanziamenti, Edifici di culto, Beni culturali, Chiese, Beni immobili, Arte sacra, Eventi sismici
Natura:
Legge regionale