Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Aprile 2008

Legge regionale 11 marzo 2008, n.4

L.R. Liguria 11 marzo 2008, n. 4: “Modifiche alla L.R. 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”.

(BUR Liguria n. 2 del 12 marzo 2008)

ARTICOLO 1
(Sostituzione del comma 6 dell’articolo 2)

1. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituito dal seguente: “6. La cremazione delle ossa contenute nell’ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero.”.

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 4)

1. Al comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 24/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: “La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall’Autorità amministrativa competente.”.

ARTICOLO 3
(Inserimento dell’articolo 5 bis)

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 24/2007, è inserito il seguente:
“Articolo 5 bis (Sanzioni amministrative pecuniarie) 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle
disposizioni previste per l’autorizzazione alla cremazione dall’articolo 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1 comporta l’applicazione ai soggetti che svolgono l’attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l’affidamento delle ceneri dall’articolo 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall’articolo 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.
4. L’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.”.

ARTICOLO 4
(Inserimento dell’artico 6 bis)

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 24/2007 è aggiunto il seguente:
“Articolo 6 bis (Attività funebri)
1. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
2. L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.
3. E’ vietata l’attività di procacciamento ai fini del conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività funebre negli obitori, all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.
4. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività funebre non possono:
a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie;
b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
5. I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche
attraverso società controllate o collegate, l’attività funebre di cui al presente articolo.
6. Il Comune assicura la più ampia informazione sull’attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre.”.

ARTICOLO 5
(Norma transitoria)

1. Le forme di gestione dell’attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ove in contrasto con le previsioni dell’articolo 4, cessano al 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 6
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.