Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2012

Legge regionale 11 luglio 2006, n.9

Legge regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9: "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo".

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del territorio in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, con particolare riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità dell'accoglienza, promuovendo ed incentivando l'accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni.
3. Con la presente legge, la Regione disciplina, in particolare, l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo.

(omissis)

Art. 22
(Case per ferie e ostelli per la gioventù)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.
3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 sono autorizzate ad esercitare l'attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.
4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF).
5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture l'autorizzazione consente la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
6. La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all'attività turistico-ricettiva.

Art. 23
(Case religiose di ospitalità)

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato dal Comune, non oltre le ore ventitrè, nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 28.

(omissis)

Art. 48
(Esenzioni)

1. Non sono soggetti all'obbligo dell'abilitazione di cui all'articolo 47 e della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 54:
a) chi svolge alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;
b) chi svolge, a titolo gratuito e senza carattere di professionalità e abitualità, previa comunicazione al Comune interessato e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero;
c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di viaggio, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di professionalità e abitualità, attività di accompagnamento ed assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità esclusivamente religiose;
e) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di enti locali.
2. I soggetti di cui al presente articolo non possono comunque esercitare l'attività nei siti di particolare rilievo culturale nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, individuati dalla Giunta regionale d'intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.

(omissis)

Art. 50
(Corsi di formazione)

1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Le Province possono istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all'accompagnamento e all'assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi di culto.
3. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione per le professioni turistiche di cui al presente capo, organizzati ai sensi della normativa in materia di formazione professionale.

(omissis)

Art. 67
(Associazioni senza scopo di lucro)

1. È istituito presso il servizio regionale competente l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
3. Le associazioni iscritte nell'elenco sono autorizzate a svolgere l'attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui sono state costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 62.
4. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 trasmette alla Giunta regionale e al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente:
a) il programma di attività realizzato nell'anno trascorso e quello che si intende svolgere nell'anno successivo;
b) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3.
5. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soci dell'associazione.
6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. È vietata la pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l'organizzazione è curata da un'agenzia autorizzata, il cui nome deve essere citato assieme agli estremi dell'autorizzazione.
7. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, è disposta la cancellazione dell'associazione dall'elenco in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all'elenco non può avvenire prima di un anno.

Art. 68
(Organizzazione di viaggi in forma non professionale)

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono l'effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti alle norme della presente legge, purché l'attività sia svolta in forma occasionale comunque in numero massimo di quattro all'anno e per almeno due dei quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni.
2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.
3. Gli enti locali devono avvalersi delle agenzie per l'organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività organizzate dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale della rispettiva attività didattica, purché la durata del viaggio e del soggiorno non superi le quarantotto ore.

(omissis)