Legge regionale 11 gennaio 2000, n.7
Legge regionale 11 gennaio 2000, n. 7:
“Modificazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni concernente: “interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del grande giubileo del 2000”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 2 del 20 gennaio 2000)
(Omissis)
Art. 6
(Fondo speciale integrativo)
1. Il fondo speciale integrativo del capitolo n. 23232 del bilancio regionale, istituito con il capitolo n. 23240, denominato “Integrazione del fondo speciale costituito presso la FILAS per contributi a soggetti privati per incentivi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive, in occasione del Giubileo del 2000” e finalizzato ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, viene destinato per agevolare il completamento degli interventi di cui alla l.r. 20/1997 e successive modificazioni relativamente ai quali, alla data del 31 dicembre 1999, siano stati realizzati lavori per almeno il cinquanta per cento di quanto previsto nel progetto ammesso a contributo, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 5 della presente legge.
2. I contributi concessi ai sensi del comma 1 vengono revocati qualora gli interventi non siano ultimati entro la data del 30 aprile 2000 ed entro la stessa data non siano rese operative le strutture e gli impianti relativi.
3. La misura dei contributi di cui all’articolo 4 della l.r. 20/1997, come da ultimo modificato dalla presente legge, concessi ai sensi del comma 1, è determinata con provvedimento dalla Giunta regionale.
(Omissis)
Art. 73
(Contributi finanziari per attrezzature ed arredi ostelli in occasione del Giubileo 2000)
1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti e/o da sostenere, dai soggetti pubblici per l’acquisto di attrezzature ed arredi per gli ostelli realizzati con risorse della legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Giubileo 2000) è istituito nel bilancio 2000 il capitolo numero 23245 denominato: “Concorso regionale agli oneri sostenuti e/o da sostenere dai soggetti pubblici per le attrezzature e gli arredi di ostelli realizzati per il Giubileo del 2000” con uno stanziamento di lire 1 miliardo. 2. La Regione concede contributi a fondo perduto fino ad un massimo pari all’ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le procedure per la concessione dei contributi. Le relative richieste, formulate secondo i suddetti criteri e procedure, devono pervenire entro i termini fissati dalla deliberazione stessa.
(Omissis)
Autore:
Regione Lazio
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Contributi, Giubileo, Ostelli, Strutture ricettive, Stanziamenti, Attività ricettive
Natura:
Legge regionale