Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 11 agosto 2001, n.10

Legge regionale 11 agosto 2001, n. 10:
“Disposizioni di finanza regionale anno 2001”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Campania” n. 44 del 29 agosto 2001)

(Omissis)

Art. 8

1. La Regione Campania istituisce un Fondo di lire 1 miliardo per i Comuni della Regione inferiori a 30 mila abitanti, meta di pellegrinaggio e sedi di culto di richiamo nazionale e carenti sul piano infrastrutturale. Il contributo viene concesso in conto capitale per la realizzazione di strutture finalizzate alla razionalizzazione dell’afflusso ed alla sosta dei pellegrini, purché compatibili con le norme urbanistiche. L’importo massimo del contributo è fissato nella misura massima del 90% del costo degli interventi. La Giunta Regionale emanerà entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. il Regolamento di accesso al Fondo.
2. Per l’esercizio finanziario 2001 è stanziata la somma di lire 1 miliardo sul Capitolo n.2156 di nuova istituzione, denominato “Contributi in favore dei Comuni, sedi di pellegrinaggi per opere finalizzate alla razionalizzazione dell’afflusso dei pellegrini”.

(Omissis)

Art. 18

All’articolo 27, comma 1, della L. R. 6 dicembre 2000, n.18, dopo le parole “Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57/99” sono aggiunte le parole “e quelli in esecuzione dell’accordo di Programma 1 marzo 2000 tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana”.

(Omissis)