Legge regionale 10 marzo 1998, n.13
Legge regionale Abruzzo 10 marzo 1998, n. 13, “Integrazioni, sostituzioni e abrogazioni alle leggi regionali 31 maggio 1994, n. 32. Disposizioni in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche alla L.R. 5 febbraio 1985, n. 10 concernente le nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1997, n. 10 e dell’art. 7 della L. 24.12.1993, n. 537 per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione”.
(omissis)
ARTICOLO 2
Opere di urbanizzazione ed assimilate
Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:
a) primaria:
(omissis)
b) secondaria:
– asili nido e scuole materne;
– scuole dell’obbligo;
– mercati di quartiere;
– delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;
– chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
– impianti sportivi di quartiere;
– centri sociali civici;
– attrezzature culturali sanitarie e ricreative di quartiere;
– aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport;
– parcheggi pubblici;
c) generale:
– spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).
(omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Chiese, Opere di urbanizzazione secondaria, Urbanistica, Edifici per servizi religiosi
Natura:
Legge regionale