Legge regionale 10 maggio 2001, n.11
Legge regionale 10 maggio 2001, n. 11:
“Bilancio di previsione della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 14 del 19 maggio 2001, Supplemento Ordinario n. 9)
(Omissis)
ARTICOLO 19
1. I soggetti che, sussistendo i requisiti previsti dalle norme di riferimento, hanno presentato, entro i termini previsti dalla legge per i singoli esercizi, richieste di finanziamento o contributi a carico delle leggi regionali 18 giugno 1980, n. 72 “Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione die piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali”, 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici”, 16 febbraio 1981, n. 12 “Norme in materia di edilizia scolastica”, 22 novembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, 4 dicembre 1989, n. 74 “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi”, 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto, interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica archeologica”, a valere sugli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 possono modificarle e/o integrarne la documentazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per renderle formalmente coerenti con le norme che le supportano.
2. Le richieste regolarizzate a norma del comma 1 sono finanziabili a carico dei competenti capitoli di bilancio per l’esercizio finanziario 2001.
(Omissis)
Autore:
Regione Lazio
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Contributi, Finanziamenti, Edifici di culto, Enti religiosi, Urbanizzazione
Natura:
Legge regionale