Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Luglio 2005

Legge regionale 10 gennaio 2000, n.1

Legge regionale 10 gennaio 2001, n. 1: “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 4 del 14 gennaio 2000)

TITOLO I – OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITA’ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE

(Omissis)

ARTICOLO 2
(Nido d’infanzia)

1. Il nido d’infanzia e’ un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in eta’ compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identita’ individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha finalita’ di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita’ cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita’, ferma restando l’elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d’infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole d’infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettivita’ possono essere anche micro-nidi, quando ospitano un numero di bambini non inferiore a 6 e non superiore a 14.
5. I nidi d’infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

(Omissis)

ARTICOLO 6
(Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi)

1. Nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l’accesso e’ aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta’, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita’ straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l’inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l’inserimento di bambini stranieri.
2. L’accesso ai servizi integrativi e’ aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta’; puo’ essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di eta’ superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d’eta’ fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 5, devono essere previsti:
a) il diritto all’accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equita’ e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

(Omissis)