Legge regionale 10 dicembre 2001, n.36
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36:
“Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione (Legge Finanziaria)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 105 del 15 dicembre 2001, Supplemento Straordinario n. 1)
ARTICOLO 1
1. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, allocata al capitolo 1002108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, è aumentata di lire 500.000.000.
2. Per la partecipazione della Regione all’aumento del capitale sociale del C.O.M.A.C. (Consorzio Mercato Agricolo Alimentare-Calabria) di Montalto Uffugo — ai sensi della legge regionale 8 aprile 1988, n.10 e successive modifiche ed integrazioni — è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.753.540.000, con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. La partecipazione è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale, da parte dello stesso Consorzio, di un prospetto attuale del bilancio e del piano aziendale di risanamento.
3. Per lo svolgimento delle attività da realizzare per il tramite delle Associazioni Allevatori, attraverso uno specifico programma da approvarsi con apposito atto della Giunta regionale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 6.000.000.000, con allocazione al capitolo 5123103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
4. Al fine di concorrere ad incrementare le risorse attribuite dallo Stato alla Regione — ai sensi dell’art.11, comma 5, della legge 9.12.1998, n.431 – e per le finalità del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7.6.1999 (G.U. 19.7.1999, n.167), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4344104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 novembre 1996, n. 30 — così come definiti dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 170 e 171 del 6.3.2001 — è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.023.769.000, con allocazione al capitolo 2322229 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
6. Per l’adesione all’Associazione delle Camere di Commercio Estero è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 1011104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
7. Dopo il comma 11 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è inserito il seguente comma:
“11 bis. Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato con specifico atto della Giunta regionale.”
8. All’articolo 32 bis, comma 4, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, il termine del 31 dicembre 2001 è prorogato al 31 dicembre 2002.
9. Dopo l’art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 10 bis
1. Le Agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale possono, nella loro autonomia, provvedere nell’ambito territoriale dello stesso Comune, all’apertura di filiali o succursali della sede principale previo semplice accertamento, da parte delle competenti strutture regionali, dei requisiti inerenti alla idoneità dei locali in cui si intende condurre l’attività di impresa.”
ARTICOLO 2
1. Al fine di completare il cofinanziamento del “Progetto integrato per il riequilibrio territoriale, l’integrazione sociale e lo sviluppo economico dell’Area Nord”, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria (Pic) “Urban”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Reggio Calabria, per l’anno 2001, un contributo di lire 1.696.000.000, corrispondente alle quote di cofinanziamento relative agli anni 1998 e 1999, con allocazione al capitolo 2323216 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
2. La somma di lire 1.000.000.000, destinata — ai sensi dell’art.2, comma 4, della legge regionale 13 settembre 1999, n.27 — al comune di Acri per l’ammodernamento e l’adeguamento della strada di collegamento Schito-Vagno, non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 1999, è riprodotta nel bilancio di competenza 2001, con allocazione al capitolo 2221217 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
3. Per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21: “Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi” è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 40.000.000, con allocazione al capitolo 2323204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
4. La maggiore autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è destinata alla Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo in Albi, per far fronte ai lavori di ripristino della Chiesa stessa, già previsti con il programma di interventi inerenti all’anno 1998 ed il cui finanziamento è stato a suo tempo restituito alla Regione Calabria a seguito del decesso del titolare della stessa Parrocchia.
5. Al fine di completare il cofinanziamento del progetto integrato “Riqualificazione economico-socio-culturale nell’area del centro storico” del comune di Catanzaro, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) “Urban”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Catanzaro medesimo, per l’anno 2001, un contributo di lire 400.000.000, con allocazione al capitolo 2323240 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
6. La somma di lire 300.0000.000, destinata — ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 — al comune di Reggio Calabria per interventi vari di sistemazione da realizzare nella frazione Fiumarella di Pellaro (Via degli Agrumi), non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 1999, è riprodotta nel bilancio di competenza 2001, con allocazione al capitolo 2221223 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è aumentata di lire 2.300.000.000, di cui lire 500.000.000 destinate ad attività promozionali da effettuarsi per il tramite della società Nuovo Basket Viola di Reggio Calabria.
8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è aumentata di lire 200.000.000.
9. All’articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 le somme di lire 300.000.000 e di lire 150.000.000 sono rispettivamente incrementate di lire 200.000.000 e di lire 100.000.000.
10. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 24, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è aumentata di lire 549.000.000.
11. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 35, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è ridotta di lire 2.149.000.000.
12. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 è ridotta di lire 200.000.000.
(Omissis)
Autore:
Regione Calabria
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Parrocchie, Contributi, Servizi religiosi, Edilizia di culto, Disciplina urbanistica, Spese, Bilancio di previsione
Natura:
Legge regionale