Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Luglio 2006

Legge regionale 09 dicembre 2005, n.30

Legge regionale 9 dicembre 2005, N.30: “Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”

(da: “Bollettino Ufficiale Regione Marche” del 15 dicembre 2005 n. 111)

(Omissis)

ARTICOLO 7
(Autorizzazione temporanea)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a trenta giorni.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 8, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico
sanitari.

3. Per lo svolgimento dell’attività di somministrazione in forma temporanea nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico,
sociale, sportivo non sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1.

(Omissis)