Legge regionale 09 dicembre 2005, n.30
Legge regionale 9 dicembre 2005, N.30: “Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”
(da: “Bollettino Ufficiale Regione Marche” del 15 dicembre 2005 n. 111)
(Omissis)
ARTICOLO 7
(Autorizzazione temporanea)
1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a trenta giorni.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 8, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico
sanitari.
3. Per lo svolgimento dell’attività di somministrazione in forma temporanea nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico,
sociale, sportivo non sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1.
(Omissis)
Autore:
Regione Marche
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Manifestazioni religiose, Vendita, Somministrazione alimenti
Natura:
Legge regionale