Legge regionale 09 agosto 1999, n.64
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 64: “Contributo per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana”.
(BUR Abruzzo n. 34 del 31 agosto 1999)
(omissis)
ARTICOLO 8
Modalità di partecipazione ai contributi
La Regione partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1 attraverso la concessione di:
1. Contributi in conto rata per mutui da contrarre con la Cassa DD.PP. o altri Istituti di credito abilitati per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria è secondaria ed infrastrutturali. Per opere di urbanizzazione primaria e secondaria si intendono quelle previste nell’art. 1 lett. b) e c) della legge 29.9.1964, n. 847 ad eccezione degli asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo e superiori, attrezzature sanitarie e chiese ed altri edifici religiosi.
(omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Chiese, Opere di urbanizzazione secondaria, Riqualificazione urbana, Finanziamenti regionali
Natura:
Legge regionale