Legge regionale 09 agosto 1988, n.37
Legge Regionale Veneto 9 agosto 1988, n. 37: "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra- alberghiere".
Art. 1. Finalità della legge
1. Con la presente legge la Regione Veneto, in attuazione degli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina e classifica le strutture ricettive extraalberghiere.
2. La presente legge non disciplina i campeggi e i villaggi turistici, regolamentati dalla Legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
(omissis)
Art. 16. Definizione
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Art. 17. Caratteristiche tipologiche e requisiti igienico-sanitari
1. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e urbanistiche.
2. In particolare devono possedere:
– accesso indipendente
– cucina
– sala da pranzo
– locale di soggiorno
– adeguati servizi igienici comuni e comunque non inferiori a due w.c. a uso dei locali comuni
– un w.c. ogni 10 posti letto
– un lavabo ogni 6 posti letto
– una doccia ogni 12 posti letto col minimo comunque di un w.c., una doccia e due lavabi per ogni piano (nel rispetto del rapporto con i posti letto, non si computano quelli in camere con servizi privati)
– adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto e una sedia per persona oltre all'armadio, al tavolino e al cestino per rifiuti
– telefono a uso degli ospiti
Art. 18. Obblighi amministrativi
1. Chi intende gestire case per ferie, secondo le modalità di cui all'art. 16, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del comune in cui svolge l'attività, indicando:
a) generalità del richiedente;
b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
c) periodi di esercizio dell'attività;
d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
e) ubicazione e caratteristiche delle case per ferie.
2. Alla richiesta deve essere allegato il certificato di abitabilità.
3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire la casa per ferie è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione delle caratteristiche della casa per ferie stessa.
4. L'autorizzazione che presuppone, da parte dei richiedenti, la completa disponibilità dei locali e degli allestimenti, deve essere esposta al pubblico e deve riportare le generalità del responsabile.
5. Le case per ferie possono avere apertura annuale o stagionale; le apertura stagionali non possono essere inferiori a tre mesi.
6. I conduttori di case per ferie che cessano di svolgere la relativa attività, devono darne comunicazione al sindaco.
7. Il sindaco deve dare comunicazione alla Giunta regionale, alla giunta provinciale competente e alla azienda di promozione turistica, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.
8. Il titolare dell'autorizzazione a gestire case per ferie non è tenuto a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
(omissis)
Art. 30. Definizione e caratteristiche
1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a 60 giorni all'anno, offrono ospitalità a persone e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile e per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
2. Il comune rilascia il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità di cui al comma 1 e la presenza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.
(omissis)
Autore:
Regione Veneto
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Strutture ricettive, Enti religiosi, Associazioni senza scopo di lucro, Turismo religioso, Case per ferie, Foresterie
Natura:
Legge regionale