Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2005

Legge regionale 08 novembre 1989, n.64

Legge regionale 8 novembre 1989, n. 64: “Interventi regionali a favore degli immigrati extra – comunitari residenti in Piemonte”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 46 del 15 novembre 1989)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. “La Regione Piemonte, nell’ ambito delle materie di propria competenza, e delle finalità fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in collaborazione con i competenti Organi dello Stato ed in applicazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2, comma 7, art. 9, commi 2, 4 e 5, promuove iniziative perchè siano riconosciuti agli immigrati extra-comunitari unitamente alle loro famiglie, che risiedono nel territorio regionale, tutti i diritti secondo i principi ispiratori della Costituzione italiana, nonchè, le libertà sancite dalla dichiarazione universale del diritti dell’ uomo e ne promuove l’ integrazione in condizioni di pari opportunità nella società civile, tutelandone
l’ dentità linguistica e culturale ed i legami con la Nazione d’ origine.
2. Nel rispetto dell’ art. 8 della Costituzione e nel quadro del riconoscimento ai cittadini stranieri del diritto a professare il proprio credo religioso, la Regione, in accordo con gli Enti locali interessati, promuove iniziative atte a repire locali necessari per l’ esercizio del culto.
3. La Regione, al fine di tutelare i lavoratori extra-comunitari immigrati e di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma istituisce:
a) la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra – comunitati e delle loro famiglie;
b) il Servizio Movimenti migratori;
c) il Fondo regionale per l’ immigrazione per attuare interventi di carattere organico e funzionale a favore degli immigrati extra – comunicati e delle loro Associazioni
legalmente costituite come indicate dal successivo art. 4, comma 3, lettere d) ed e);
d) il Comitato interassessorile.

(Omissis)

ARTICOLO 10
(Interventi)

1. La Regione, avvalendosi anche della collaborazione degli Enti locali e delle Associazioni degli immigrati, promuove, coordina, realizza, secondo le condizioni
previste nel programma di attuazione, interventi organici, anche in concorso con programmi locali, nazionali e comunitari a favore degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, purchè abbiano i requisiti previsti dall’ art. 1, comma 1, della presente legge, aventi lo scopo di:
a) favorire l’ approfondimento della lingua italiana e la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori immigrati ai sensi dell’ art. 9, comma 2, della legge 943/ 86;
b) favorire idoena sistemazione abitativa agli immigrati;
c) agevolare l’ inserimento dei figli degli immigrati nell’ ordinamento scolastico nazionale di ogni ordine e grado;
d) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e attività culturali atte a favorire l’ integrazione tra le Comunità di immigrati e la società piemontese;
e) curare la diffusione, tra le Comunutà di immigrati, di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico atto non solo a favorire l’ inserimento degli stessi nella Comunità regionale ma predisposto anche al mantenimento dell’ identità culturale dei singoli Paesi di provenienza degli immigrati medesimi;
f) effettuare studi, indagini, ricerche relativi al fenomeno migratorio;
g) sostenere l’ attività delle Organizzazioni degli immigrati extra – comunitari purchè aventi le caratteristiche di cui all’ art. 4, comma 2, lettere d) ed e);
h) promuovere interventi socio – assistenziali a favore degli immigrati in condizioni di bisogno;
i) promuovere iniziative volte a rendere effettivo il diritto all’ assistenza sanitaria ed ai servizi sociali previsti per i cittadini piemontesi con particolare riferimento
all’ inserimento sociale delle donne immigrate ed alla tutela della maternità;
l) iniziative e favore degli studenti, in attuazione delle leggi regionali sul diritto allo studio, con particolare riferimento all’ istruzione universitaria nonchè alle
iniziative volte al riconoscimento, da parte dello Stato italiano dei titoli conseguiti dagli immigrati stessi all’ estero;
m) iniziative nelle materie di propria competenza, volte al reinserimento degli immigrati nei paesi di origine, anche mediante convenzioni con Enti lovali ed Organizzazioni private, ai fini dell’ art. 9, comma 3, legge 943/ 86 ed in conformità all’ art. 2 della legge 49/ 87.
2. Per l’ attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Regione può stipulare con Enti pubblici e privati apposite convenzioni.

ARTICOLO 11
(Interventi socio – assistenziali)

1. La Regione, tramite le Unità Sanitarie Locali o i Comuni, attua a favore degli immigrati residenti in Piemonte che si trovino in condizioni di bisogno gli interventi socio – assistenziali di cui alla LR 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto stabilito dall’ art. 16 della legge medesima.

(Omissis)